La Commissione Tributaria provinciale di Como si esprime sulla complessa materia dell'importazione di oro tra Svizzera e Italia e indica le regole per l'esenzione dal pagamento dell'Imposta sul valore aggiunto
Avv. Francesco Pandolfi - Il presupposto per l'esenzione Iva in caso di importazione di oro da investimento, dalla Svizzera in Italia è il seguente: la persona interessata deve essere in grado di produrre una dichiarazione in sede doganale attestante i requisiti per l'esenzione stessa.

Nel caso manchi tale dichiarazione, l'imposta sul valore aggiunto va pagata.

Fatte queste premesse, cerchiamo di fare chiarezza:

Importazione oro da investimento

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Perchè una persona dovrebbe comprare oro in Svizzera, sotto forma di monete, ed importarlo in Italia?

Magari perchè questa ipotetica persona è un investitore e, tra le sue attività, potrebbe rientrare anche questa particolare forma di investimento.

Attenzione però, l'operazione vista con gli occhi del fisco può assumere una connotazione tutta particolare: per esempio non è escluso che si pensi al contrabbando.

Il regime di esenzione Iva

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Poniamo che l'operazione economica è stata compiuta.

Nel caso in cui la persona interessata dovesse ricevere dall'Ufficio delle Dogane una sanzione amministrativa per aver introdotto dalla Svizzera all'Italia un certo quantitativo di monete d'oro (evadendo l'Iva all'importazione), potrebbe pensare di contestare l'atto inserendo tra i motivi di ricorso anche l'esistenza di un accordo di libero scambio tra i due Paesi, accordo che poggia su questo concetto: le monete in questione costituiscono oro da investimento che beneficia del regime di esenzione ex art. 346 Direttiva UE n. 112/2006.

Che cosa è esente da imposta

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A questo punto è bene avere un cenno su che cosa è esente.

Lo spiega l'art. 10 D.P.R. n. 633 del 26.10.1972, che contempla varie fattispecie e situazioni, tra le quali anche quella relativa alle cessioni di oro da investimento comprese quelle rappresentate da certificati in oro, alle transazioni su oro in lingotti o placchette, alle monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi coniate dopo il 1800, alle altre monete d'oro anche non aventi le caratteristiche delle precedenti.

Il ricorso in caso di sanzione

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Abbiamo accennato a che cosa può fare l'Ufficio delle Dogane.

Dal punto di vista del contribuente, un ricorso fine a se stesso può non bastare (cfr. Comm. Tributaria provinciale Como Sez. 1, sentenza n. 207 dell'11.07.2017): egli deve invece aver cura di fornire la prova dell'esistenza di una dichiarazione in sede doganale che attesti l'esistenza dei requisiti per l'esenzione dal regime Iva, secondo la disciplina dettata dall'art. 10 sopra menzionato (come posto dall'art. 68 lett. c DPR n.633/72 prevedendo tale attestato per l'oro da investimento).

In pratica

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La prova che bisogna dare con questo ricorso è la seguente: aver sdoganato l'oro secondo le formalità previste dalla legge citata.


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Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
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