La legge nulla dice espressamente sul punto ma deve propendersi per l'incompatibilità tra le due misure

di Valeria Zeppilli - Il reddito di inclusione (cd. Rei) è una misura di contrasto alla povertà attiva dal 2018, che consiste nell'erogazione di un beneficio economico mensile e nella predisposizione di un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa finalizzato a superare la condizione di povertà.

Il silenzio della legge

Nella norma e nei provvedimenti che regolano il Rei non è prevista in maniera esplicita l'incompatibilità di tale misura con l'Ape social, ovverosia con l'anticipo pensionistico previsto in via transitoria dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018 e rappresentato da un'indennità posta a carico dello Stato ed erogata a soggetti che hanno almeno 63 anni di età, si trovano in determinate condizioni previste dalla legge e non sono già titolari di pensione diretta (in Italia o all'estero).

Allo stesso modo, la norma e i provvedimenti che disciplinano l'Ape social non contengono alcuna espressa previsione di incompatibilità con il Rei (né avrebbero potuto, posto che quest'ultima misura è ad essi successiva).

Le incompatibilità dell'Ape social

Tuttavia, nonostante il legislatore non si sia pronunciato chiaramente sul punto, non bisogna dimenticare che il comma 182 della legge di bilancio

2017, che è il provvedimento che disciplina l'Ape social, stabilisce che l'indennità erogata in virtù di tale misura "non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con il trattamento di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nonché con l'indennizzo previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207".

Considerato che tra i trattamenti incompatibili vi è quindi anche l'ASDI (assegno di disoccupazione) e che l'ASDI è proprio una delle prestazioni che sono state sostituite dal Rei, deve ritenersi in via interpretativa che tra l'Anticipo pensionistico e il Reddito di inclusione vi sia incompatibilità e che quindi un cittadino non possa godere sia dell'uno che dell'altro trattamento.

Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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