Per la Cassazione la depenalizzazione del reato di danneggiamento "salva" l'imputata dall'incriminazione e impedisce al giudice di riqualificare la fattispecie in un diverso reato

di Lucia Izzo - Va assolto dal reato di danneggiamento il padrone che, per dispetto, lascia che il suo cane sporchi, con urine e feci, la biancheria del vicino sottostante.


Decisiva per l'assoluzione l'intervenuta depenalizzazione del reato avvenuta a seguito del d.lgs. 7/2016 che impone al giudice la declaratoria ex art. 129. primo comma, c.p.p., impedendogli di riqualificare la fattispecie in un diverso reato quale quello di cui all'art. 639 c.p. (Deturpamento e imbrattamento di cose altrui).


È quanto ha concluso dalla Corte di Cassazione, II sezione penale, nella sentenza n. 13970/2018 (qui sotto allegata) pronunciatasi sul ricorso proposto dal Procuratore Generale avverso la sentenza del Giudice di Pace che aveva assolto l'imputata dal reato di danneggiamento.


La donna era accusata di non aver impedito che le deiezioni del proprio cane sporcassero la biancheria stesa ad asciugare nel sottostante balcone. Ciononostante, con la sua pronuncia di assoluzione, il giudice a quo ha ritenuto che il fatto non fosse più previsto dalla legge come reato per effetto dell'abrogazione disposta con d.lgs. n. 7/2016.

Niente reato di "danneggiamento" se il cane sporca la biancheria del vicino

In Cassazione, il Procuratore Generale lamenta come il giudice non abbia fatto uso dei suoi poteri di verifica dell'esatta qualificazione giuridica del fatto, omettendo di rilevare che lo stesso doveva essere sussunto nella previsione di cui all'art. 639 c.p. (fattispecie tuttora vigente) piuttosto che in quella di danneggiamento semplice, con conseguente perdurante illiceità penale della condotta.


Di diverso avviso, invece, gli Ermellini i quali precisano che, poichè l'"abolitio criminis" espunge dall'ordinamento la norma incriminatrice penale, ogni giudice che sia formalmente investito della cognizione sulla fattispecie oggetto di abrogazione "ha il compito di dichiarare, ex art. 129, comma primo, c.p.p.., che il fatto non è previsto dalla legge come reato, in ossequio al precetto di cui all'art. 2, comma secondo, c.p., per il quale nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato".


Infatti, una volta venuto meno l'oggetto sostanziale del rapporto processuale penale, tale declaratoria è necessariamente pregiudiziale rispetto a ogni altro accertamento che implichi, invece, la formale permanenza di una "res judicanda" (Cass., n. 356/1999).


Pertanto, la rilevata espunzione dal sistema penale della fattispecie incriminatrice ex art. 635, comma 1, c.p., ha imposto al giudice l'immediato epilogo decisorio, in quanto a questi sarebbero risultati preclusi gli accertamenti in fatto invocati dal ricorrente e intesi alla riqualificazione dell'addebito in ragione della sopravvenuta giuridica inesistenza dell'originaria regiudicanda. A tanto consegue l'inammissibilità del ricorso.


Cass., II pen., sent. n. 13970/2018

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