Parere favorevole del Consiglio di Stato allo Schema di regolamento in materia di abilitazione all'assistenza tecnica innanzi alle Commissioni Tributarie

di Lucia Izzo - Il Consiglio di Stato ha dato il suo parere positivo (n. 299/2018, qui sotto allegato), con alcune proposte di modifica, sullo "Schema di regolamento recante disposizioni in materia di abilitazione all'assistenza tecnica innanzi alle Commissioni tributarie" che il Ministero dell'economia e delle finanze ha redatto in attuazione della riforma tributaria di cui al d.lgs. n. 156/2015.

Una delle maggiori novità, è che il Dipartimento delle Finanze del MEF terrà un elenco dei soggetti abilitati alla difesa di fronte alle Commissioni Tributarie che potranno, dunque, svolgere tale attività solo se muniti del tesserino di assistente tecnico.

Gli abilitati all'assistenza tecnica

Il summenzionato d.lgs. n. 156/2015 prevede che le parti diverse dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del d.lgs. 446/1997, debbano essere assistite in giudizio da un difensore abilitato, mentre le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica per le controversie di valore fino a 3.000 euro.


In particolare, l'art. 12 del decreto legislativo n. 546 del 1992, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 156/2015, individua i soggetti abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni tributarie, prevedendo, tra l'altro, oltre agli avvocati, anche commercialisti e consulenti del lavoro e operando una distinzione, in particolare, tra:

- i soggetti che possono assistere i contribuenti nella generalità delle controversie, ovverosia gli impiegati delle carriere dirigenziale, direttiva e di concetto dell'Amministrazione finanziaria, debitamente autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze;

- i soggetti abilitati alla difesa con riguardo a controversie aventi a oggetto materie specifiche ovverosia i soggetti già iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere limitatamente alle materie concernenti le imposte di registro, di successione, i tributi locali, l'IVA, l'IRPEF, l'IRAP e l'IRES;

- i soggetti che possono assistere esclusivamente alcune categorie di contribuenti, tra cui alcuni funzionari delle associazioni

di categoria, i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel CNEL, dipendenti delle imprese (o delle loro controllate) limitatamente alle controversie nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le imprese o loro controllate, in possesso del diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale, i dipendenti dei centri di assistenza fiscale (CAF) e delle relative società di servizi, purché in possesso di diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali il CAF ha prestato loro assistenza.


Ancora, per precise controversie, sono abilitati all'assistenza tecnica, se iscritti nei relativi albi professionali, anche ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi e forestali, agrotecnici e periti agrari, nonchè, nelle controversie riguardanti tributi doganali, anche gli spedizionieri doganali.

Fisco: difesa innanzi alle Commissioni Tributarie solo a soggetti abilitati

Nei suoi 17 articoli, il nuovo regolamento stabilisce che l'elenco dei soggetti, tenuto dal Dipartimento delle Finanze del MEF, si comporrà di diverse sezioni, prevedendo, a seconda della sezione, specifici requisiti da rispettare per l'iscrizione.

Palazzo Spada non muove rilievi in ordine alla previsione dell'istituzione di un elenco dei soggetti abilitati alla difesa innanzi alle Commissioni e neppure a quanto stabilito dall'art. 8 riguardante il rilascio di una tessera di riconoscimento agli iscritti.

Tuttavia, spiega il Consiglio di Stato, appare necessario prevedere che, nelle ipotesi di cancellazione dall'elenco, debba esservi la restituzione della tessera senza indugio, onde evitare eventuali utilizzi impropri della stessa.

Difesa innanzi alle Commissioni Tributarie: le incompatibilità

Ancora, si mette in luce la disciplina delle incompatibilità prevista dall'art. 9 dello Schema, in base al quale l'attività di assistenza tecnica non può essere esercitata nella regione, e in quelle con essa confinanti, ove i soggetti abbiano rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con i giudici delle Commissioni tributarie.

Tuttavia, per il Consiglio di Stato, sul punto appare opportuno precisare quale sia il grado di parentela e/o affinità massimo rilevante ai fini dell'applicazione di tale disposizione, raccordandone altresì il contenuto con quanto previsto dalla legge 20 maggio 2016, n. 76, "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze".

Doveri e deontologia

L'art. 10 dello Schema, nel disciplinare la materia dei doveri e la deontologia cui devono attenersi i soggetti iscritti all'elenco, richiama e riassume i principi contenuti nel Codice Deontologico forense, adattandoli alla specificità della rappresentanza innanzi alle Commissioni tributarie.

Tuttavia, precisa il parere, nonostante la delicata operazione volta a richiamare testualmente alcuni principi e ad adattarne altri in virtù della peculiarità dell'attività di assistenza tecnica innanzi alle Commissioni tributarie, risulta un quadro dei doveri che potrebbe essere maggiormente adeguato ai principi contenuti nel codice deontologico forense.

Si suggerisce, dunque, la possibilità di prevedere un rinvio di carattere generale a tutte le disposizioni di tale codice e di integrare, in ogni caso, il comma 3 della norma prevedendo che, oltre alla parte assistita, debba essere fondato sulla fiducia anche il rapporto con il cliente.

Infine, il Consiglio di Stato mette in luce la disciplina della sospensione dall'esercizio dell'assistenza prevista dall'art. 12 che consiste nell'esclusione temporanea dall'esercizio dell'assistenza tecnica e può essere cautelare o d'ufficio.

In particolare, con riferimento alla sospensione d'ufficio, posto che il codice deontologico forense prevede una gradualità della durata della sospensione in relazione a diverse ipotesi, si suggerisce di valutare la possibilità anche in questo contesto di prevedere un'analoga gradualità connessa a ipotesi definite e tipizzate.

Una medesima gradualità viene richiesta in relazione alla disciplina sulla revoca dell'iscrizione prevista oltre che per il venir meno di uno dei requisiti previsti dal decreto e in caso di accertamento di false dichiarazioni sull'insussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritte per l'iscrizione, anche nei casi di violazione dei doveri deontologici.

È, in particolare, con riferimento a quest'ultima ipotesi che il Consiglio di Stato suggerisce di graduare le diverse violazioni dei doveri, sulla base dei principi del Codice Deontologico Forense, limitando la sanzione della revoca unicamente a quelle ritenute più gravi.

Consiglio di Stato, parere n. 299/2018

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