Dalla confisca alle possibili conseguenze penali della mancata restituzione del bene

di Mara M. - Istituto di importazione anglosassone, ora disciplinato dalla Legge 124/207 sulla Concorrenza, il contratto di leasing − o locazione finanziaria, nel nostro ordinamento − è un negozio a struttura bilaterale che racchiude al suo interno elementi del mutuo, della locazione e della vendita. Il rapporto vede coinvolti un soggetto detto concedente (che può essere una banca o un intermediario finanziario iscritto all'apposito albo) e un concessionario o utilizzatore (chiamato anche, impropriamente, conduttore). Abbiamo già avuto modo di illustrare in linea generale la disciplina generale sul contratto di leasing in questa guida: Il contratto di leasing: Definizione, profili normativi e giurisprudenziali

Detto schematicamente, il concedente si impegna ad acquistare o a far produrre un bene - che sia un'auto (nella maggioranza dei casi), un'imbarcazione, un macchinario o altro bene strumentale, o persino un immobile - per conto e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, perché quest'ultimo possa disporne per un tempo determinato dietro pagamento di un canone periodico che tiene conto del prezzo di acquisto o costruzione della cosa e della durata del contratto

. Alle spalle del rapporto di leasing, figura un contratto di compravendita o di appalto concluso fra il concedente e un soggetto terzo. In capo al concessionario gravano tutti i rischi relativi al bene locato, compreso il perimento dello stesso.

Cosa accade in caso di mancata restituzione del bene

A conclusione del rapporto, è prevista un'opzione di acquisto (riscatto) in favore dell'utilizzatore, ovvero − se quest'ultimo non intende esercitare l'opzione − l'obbligo di restituire il bene al concedente.

Se alla risoluzione del rapporto contrattuale per scadenza o per mancato pagamento del canone da parte dell'utilizzatore, questi si rifiuta di restituire l'automobile (o altro bene) malgrado l'intimazione del concedente, si rende responsabile di inadempimento contrattuale. La macchina locata potrà pertanto essere fatta confiscare dal concedente. Ma il concessionario inadempiente potrebbe anche essere perseguibile penalmente per il reato di appropriazione indebita previsto dall'art. 646 c.p..

Così, almeno, stando all'ultima giurisprudenza di legittimità (vd. sent. 2684/2013), secondo la quale, in controtendenza rispetto a precedenti pronunce: il comportamento non diligente del contraente è in questo caso sufficiente a dimostrare la cosiddetta interversione del possesso - vale a dire la volontà di tramutare il semplice possesso in proprietà - e dunque integrare estremi della suddetta fattispecie penale.

A tale proposito, si confronti anche, per esempio, la sentenza n. 25288/2016 Cass. Pen. II sez., secondo cui l'inizio dell'eventuale delitto di appropriazione indebita va fissato al momento in cui si verifica l'interversione del possesso e non già quando il concessionario continua semplicemente a detenere la cosa pur avendo smesso di pagare le rate dovute (inadempimento). In pratica, occorre che il concessionario incominci a comportarsi uti dominus nei confronti della cosa, cioè che maturi - e manifesti all'esterno - l'elemento psicologico-soggettivo di esercitare sul bene il diritto di proprietà.

Differenze con la locazione tout-court

La necessarietà dell'opzione di acquisto mediante la corresponsione di un prezzo prestabilito - solitamente modesto - è uno degli elementi differenziali della locazione finanziaria rispetto alla locazione vera e propria. Altro carattere tipico del leasing è, appunto, la natura finanziaria del contratto, evincibile sia dall'identità del concedente − che deve essere obbligatoriamente una banca o un intermediario finanziario iscritto a uno degli albi di cui agli artt. 13 e 106 del D.lgs. 385/'93 − sia dal fatto che il canone di locazione vada stabilito secondo criteri finanziari (considerando, cioè, oltre che il prezzo di acquisto del bene da parte del concedente, anche la durata del contratto e la possibilità finale di riscatto del bene ad opera del concessionario).



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