Cos'è il trattamento di fine rapporto e come ottenerne il pagamento in caso di licenziamento

Come ottenere il tfr in caso di licenziamento? Prima di rispondere al quesito - individuando gli strumenti attraverso i quali è possibile ottenerne il pagamento - definiamo il trattamento di fine rapporto o semplicemente Tfr.

Cos'è il Tfr

Il trattamento di fine rapporto è la somma che il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore nel momento della cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto di lavoro subordinato.

Il trattamento di fine rapporto spetta a prescindere dal fatto che il rapporto di lavoro sia venuto a cessare per dimissioni o licenziamento.

Per dimissioni si intende l'atto unilaterale con cui il lavoratore dipendente recede dal contratto di lavoro.

Le dimissioni sono, quindi, una facoltà del lavoratore e producono il loro effetto nel momento in cui il datore di lavoro ne viene a conoscenza.

ll licenziamento, invece, è l'esercizio del diritto potestativo di recesso da parte del datore di lavoro nei confronti di un dipendente.

Il licenziamento è disciplinato dall'articolo 1 della Legge 604/1966, dall'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori e dall'articolo 2 della Legge 108/1990, e può essere intimato per giusta causa, ai sensi dell'art. 2119 c.c., o per giustificato motivo.

Qual è il criterio di calcolo del Tfr

Il tfr

matura progressivamente durante il rapporto di lavoro e viene pagato al dipendente quando viene a cessare il rapporto contrattuale. Il tfr corrisponde a circa una mensilità all'anno: più precisamente si ottiene dividendo la retribuzione lorda per 13,5 e sottraendo la contribuzione dovuta all'Inps nella misura dello 0,5 per cento.

Ai fini del calcolo del tfr, la Corte di Cassazione ritiene che si debba tenere conto anche del lavoro straordinario solo se questo è prestato con una certa frequenza.

Quando va pagato il trattamento di fine rapporto

Il trattamento di fine rapporto va corrisposto alla cessazione del rapporto di lavoro. I contratti collettivi possono fissare un termine, a partire dalla data di cessazione del rapporto, entro il quale il datore di lavoro deve eseguire questa prestazione. Se però nel contratto non viene indicato alcun termine, il lavoratore può esigere il tfr immediatamente, ossia già all'atto del licenziamento o delle dimissioni. Il lavoratore può, quindi, pretendere immediatamente il pagamento senza aspettare.

In caso contrario, potrebbe agire in Tribunale, contro il datore di lavoro, per ottenere il pagamento del tfr.

Se il datore di lavoro non paga spontaneamente il Tfr che fare?

In questo caso il lavoratore può inviare una lettera di sollecito di pagamento.

Nel caso in cui tale sollecito non sortisce alcun effetto, il lavoratore può rivolgersi alla Direzione del Lavoro per chiedere un tentativo di conciliazione. Se la conciliazione riesce si redige verbale dell'accordo concluso che costituisce titolo esecutivo ed ha lo stesso valore di una sentenza.

Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro non dovesse versare il tfr, il lavoratore potrebbe chiedere al Tribunale un decreto ingiuntivo, semplicemente depositando le buste paga e un calcolo effettuato da un consulente del lavoro. Il decreto viene poi notificato al datore di lavoro che ha 40 giorni di tempo per pagare, o presentare un'opposizione.

Se l'azienda fallisce chi paga il tfr?

In questa ipotesi, il lavoratore può rivolgersi all'Inps per ottenere il pagamento. L'Inps coinvolge il Fondo di Garanzia che esige l'invio di una domanda in via telematica. Alla domanda vanno allegati una serie di documenti che vengono rilasciati dalla Cancelleria della sezione fallimentare: la sentenza dichiarativa di fallimento, l'ammissione al passivo, il decreto di esecutività dello stato passivo del fallimento. In questo caso è necessario rivolgersi ad un avvocato.

Entro quanto tempo può essere chiesto il Tfr

La prescrizione del trattamento di fine rapporto può compiersi in 5 anni, oppure in 10 anni, a seconda delle fattispecie.

Il termine di prescrizione di 10 anni opera nei seguenti casi:

- il lavoratore vuole ottenere il pagamento del risarcimento del danno contrattuale, ivi compreso il danno per omesso versamento contributivo sia totale che parziale

- nel caso di erogazioni una tantum

- il lavoratore vuole far valere i diritti connessi al passaggio di qualifica

La prescrizione breve di 5 anni ha, ai sensi dell'art. 2948 c.c., natura estintiva ed opera nelle seguenti ipotesi:

- per il trattamento di fine rapporto

- per le indennità di buonuscita

- per le altre indennità spettanti al lavoratore in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro

La prescrizione del trattamento di fine rapporto quando inizia a decorrere?

La prescrizione del trattamento di fine rapporto inizia a decorrere, ai sensi dell'art. 2935 c.c., "dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere".

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