Per la Suprema Corte la mancata consegna è imputabile al legale che avrebbe dovuto verificare lo spazio su disco e dotarsi di un servizio alert dell'imminente saturazione della casella

di Lucia Izzo - Deve ritenersi regolarmente perfezionata la comunicazione o la notifica via PEC se la mancata consegna è dovuta alla "casella piena" del destinatario e, pertanto, a una causa a lui imputabile.


Il legale, infatti, ha omesso di verificare l'effettiva disponibilità dello spazio disco a disposizione e non ha adempiuto all'obbligo di dotarsi di un servizio automatico che lo avvisasse dell'imminente saturazione della casella.


Tanto ha precisato la Corte di Cassazione, III sezione Penale, nella sentenza n. 54141/2017 (qui sotto allegata).

La vicenda

Il Tribunale di Livorno, in funzione di giudice di riesame, aveva confermato l'ordinanza del GIP di convalida del sequestro preventivo di un'area demaniale marittima che era stata poi lastricata antistante l'Hotel di proprietà degli attori e soggetta a vincolo paesaggistico.


I due indagati impugnano il provvedimento in Cassazione lamentando che al proprio difensore non sia mai pervenuto l'avviso di fissazione camerale, celebrata avanti al tribunale di Livorno, circostanza che integrante una nullità assoluta ex art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p., travolgente il provvedimento in esame.


Per gli Ermellini, tuttavia, il motivo con cui il difensore si duole del mancato ricevimento, in proprio e quale domiciliatario dei propri assistiti, dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale fissata avanti al tribunale è infondato.


Infatti, dagli atti emerge che le tre notifiche all'avvocato, tutte effettuate al suo indirizzo di posta elettronica tramite PEC, furono trasmesse con esito "mancata ricezione". Da successivi accertamenti sugli avvisi estrapolati dal sistema delle notifiche telematiche, era emerso che tale mancata ricezione era dovuta alla "casella piena" del destinatario, circostanza che aveva comportato il rifiuto del messaggio da parte del sistema.

Casella PEC piena? La mancata consegna è imputabile all'avvocato

Il Collegio, dopo aver illustrato le caratteristiche del sistema Pec, rammenta i "requisiti della casella di PEC del soggetto abilitato esterno" e gli obblighi che a costui vengono imposti, finalizzati a garantire il corretto funzionamento della casella di PEC e, quindi, la regolare ricezione dei messaggi di posta elettronica.


In particolare, il "soggetto abilitato esterno" (nel caso di specie, il difensore della parte privata) è tenuto ai sensi dell'art. 20 del d.m. n. 44/2011, anche a munirsi di una casella di posta elettronica certificata che deve disporre di uno spazio disco minimo definito da apposite specifiche tecniche, a dotarsi di servizio automatico di avviso dell'imminente saturazione della propria casella PEC e a verificare l'effettiva disponibilità dello spazio disco a disposizione.


Pertanto, la mancata consegna è imputabile al destinatario nel caso in cui costui, venendo meno agli obblighi previsti dalla legge, non si doti dei necessari strumenti informatici ovvero non ne verifichi l'efficienza.

Laddove la trasmissione via PEC non vada a buon fine, per causa imputabile al destinatario, dovrà trovare applicazione l'art. 16, comma 6, d.l. n. 179 del 2012, secondo cui le notificazioni e le comunicazioni "sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria".

Nonostante la mancata ricezione della comunicazione per causa a lui imputabile, evidenziano i giudici, il destinatario è comunque nella condizione di prendere cognizione degli estremi della comunicazione medesima, in quanto il sistema invia un avviso al portale dei servizi telematici, di modo che il difensore destinatario, accedendovi, viene informato dell'avvenuto deposito.

Deve, dunque, ritenersi regolarmente perfezionata la comunicazione o la notificazione mediante deposito in cancelleria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, d.l. n. 179 del 2012, nel caso in cui la mancata consegna del messaggio di PEC sia imputabile al destinatario. Ciò si verifica quando il destinatario medesimo, venendo meno agli obblighi previsti dall'art. 20 d.m. n. 44 del 2011, non si doti dei necessari strumenti informatici ovvero non ne verifichi l'efficienza.

Nel caso in esame, poichè le comunicazioni non furono ricevute a causa della "casella piena" del destinatario, si è indubbiamente in presenza di una mancata consegna per causa imputabile al destinatario che non ha adempiuto agli obblighi previsti alla legge (art. 20, co. 5, d.m. 44/2011) ovverosia munirsi di servizio automatico di avviso dell'imminente saturazione della casella PEC e verificare l'effettiva disponibilità dello spazio disco a disposizione.

Cass., III penale, sent. 54141/2017

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