Benefici fiscali per i disabili che acquistano un cane guida

di Annamaria Villafrate - I non vedenti, ovvero i soggetti disabili definiti dall'art. 3 della Legge 104/1992, che acquistano un cane guida possono usufruire di determinate agevolazioni fiscali.

Agevolazioni fiscali per l'acquisto di cani guida

Essi possono infatti portare in detrazione dalla dichiarazione I.R.P.E.F il 19% del costo sostenuto al momento dell'acquisto per una sola volta in quattro anni, tranne i casi di perdita del cane e limitatamente a un solo animale. L'altro beneficio previsto consiste nella detrazione forfettaria di 516,46 euro necessari al mantenimento del cane guida, senza la necessità di presentare i documenti giustificativi di spesa. La detrazione forfettaria non è invece riconosciuta ai familiari del soggetto non vedente, neppure se risulta a carico.

Riferimenti normativi

La normativa di riferimento in materia è piuttosto scarna ed è rappresentata dalla legge finanziaria n. 488 del 23 dicembre 1999che, intervenendo sul testo unico delle imposte sui redditi ha previsto che: "Tra i mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida e gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. (…)" e che "Dall'imposta lorda si detrae nella misura forfettaria di lire un milione la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida."

La disciplina di dettaglio sulle agevolazioni per non vedenti in caso di acquisto di cani guida è contenuta nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 74 del 12 aprile 2000 che è stata emessa proprio per fornire"Chiarimenti circa la detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche spettante a fronte delle spese sostenute per l' acquisto di autoveicoli destinati alla locomozione dei soggetti non vedenti e dei soggetti sordomuti. Ulteriori chiarimenti in merito alle agevolazioni in materia d' I.V.A e di tassa sul possesso degli autoveicoli previste in favore dei disabili."

Nello specifico essa dispone che:"Per la fattispecie dell'acquisto di cani guida per ciechi, tornano applicabili le istruzioni già fornite per gli autoveicoli. Si fa presente che la legge finanziaria ha altresì previsto, mediante l'introduzione del comma 1-quater all'articolo 13-bis del Tuir, una detrazione d'imposta a fronte delle spese sostenute per il mantenimento dei cani guida, individuandone la misura in modo forfetario in 1.000.000 di lire."

Cani guida: esonero dalla museruola e accesso illimitato

Appare utile altresì sapere che la legge n. 37/1974 garantisce l'ingresso gratuito senza limitazioni al cane guida che accompagna un disabile visivo anche nei luoghi in cui i cani non sono generalmente ammessi (taxi, mezzi pubblici, ambulanze, attività commerciali, nosocomi, chiese, alberghi, istituti scolastici, ecc.). Il cane guida inoltre, come previsto dall'ordinanza del 23 marzo 2009, è considerato in tutto e per tutto un animale da lavoro e come tale è esonerato dall'indossare la museruola e non deve essere disturbato o allontanato poiché considerato "ausilio " per persone disabili.


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