Per la Corte Costituzionale è legittima la tassa sulla sigaretta elettronica indipendentemente dal fatto che contenga o meno nicotina. Dal decreto fiscale, inoltre, arriva la stangata, sul divieto di vendita online

di Gabriella Lax - È legittima la tassa sulla sigaretta elettronica indipendentemente dal fatto che contenga o meno nicotina. A stabilirlo è stata la Corte Costituzionale, con sentenza 240 del 15 novembre scorso (sotto allegata), bocciando le questioni di legittimità sollevate dal Tar del Lazio contro un decreto legislativo del 2014 che assoggetta alla medesima imposizione - pari al 50% dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette - i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali. Con questa decisione è stato tutelato il regime impositivo particolarmente gravoso sulle sigarette elettroniche previsto dall'articolo 62-quater, co. 1-bis, del Dlgs n. 504 del 1995.

Sigaretta elettronica c'è la tassa anche senza la nicotina

I giudici della Consulta (relatore Giuliano Amato), hanno dichiarato inammissibili e non fondate le questioni sollevate dal Tar.

Secondo i giudici finalità primaria del provvedimento «è data dal recupero di un'entrata erariale (l'accisa sui tabacchi lavorati) erosa dal mercato delle sigarette elettroniche», attività che, in questo caso, «non contrasta con il principio di capacità contributiva di cui all'articolo 53 della Costituzione, anche nella parte in cui assoggetta i liquidi privi di nicotina alla medesima aliquota impositiva dei liquidi nicotinici». La tassazione, secondo la sentenza, «colpisce beni del tutto voluttuari, immessi in consumo dai fabbricanti e dai produttori, che per ciò stesso dimostrano una capacità contributiva adeguata, così come i consumatori finali sui quali viene traslata l'imposta. D'altronde, al legislatore spetta un'ampia discrezionalità in relazione alle varie finalità alle quali s'ispira l'attività di imposizione fiscale».

In ultimo, per la Corte Costituzionale, «la finalità secondaria di tutela della salute propria dell'imposta di consumo, che già di per sè giustifica l'imposizione sui prodotti nicotinici, legittima anche l'eventuale effetto di disincentivo, in nome del principio di precauzione, nei confronti di prodotti che potrebbero costituire un tramite verso il tabacco».

Intanto dal decreto fiscale arriva la stangata

Tra le novità del decreto fiscale collegato alla manovra, appena approvato al Senato, inoltre, c'è il giro di vite sulle sigarette elettroniche, che non potranno più essere vendute online. La commissione Bilancio del Senato ha approvato l'emendamento che prevede la vendita

solo nelle tabaccherie e nelle rivendite autorizzate. La ratio è di combattere un mercato illegale al 50%, recuperando così l'evasione fiscale e garantire adeguati controlli sanitari sui liquidi venduti.

Leggi anche: Manovra: via libera del Senato al decreto fiscale

Corte Cost., sentenza n. 240/2017

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