Breve guida alle disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati

Avv. Francesca Servadei - Entrata in vigore il 6 maggio 2017 la normativa "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati" è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 2017 numero 93 e reca importanti disposizioni per soggetti stranieri minorenni che entrano nel nostro Paese.

Minori stranieri non accompagnati: la normativa

Soggetto destinatario di tale corpo normativo è il minore straniero non accompagnato e per tale si intende il minorenne non avente cittadinanza italiana ovvero non appartenente a nessuno Stato della Unione Europea ovvero il minore sottoposto alla giurisdizione italiana senza alcun tipo di assistenza da parte dei genitori ovvero senza alcun tipo rappresentanza legale.

La citata normativa comporta per lo Stato Italiano il divieto di qualsiasi forma di respingimento alla frontiera è importante sottolineare che a fronte di tale Disposizione è stata modificato il T.U. sull'immigrazione, Decreto Legislativo 286/1998, il quale prevede che laddove dovesse essere disposta la espulsione del minore, il relativo provvedimento deve essere adottato dal Tribunale per i Minorenni su richiesta del questore a condizione che il provvedimento stesso non comporti un rischio di danni gravi per il minore.

Momento cruciale è l'identificazione del minore non accompagnato, il quale non appena entra nel territorio italiano è segnalato alla autorità di polizia, ovvero a quella giudiziaria, ai servizi sociali ovvero altri rappresentanti dell ente locale si dovrà procedere al colloquio con l'ausilio di personale specializzato; il colloquio è regolato dal D.P.C.M. ove è garantita la presenza di un mediatore culturale.

Problematica certamente da non sottovalutare è quando sorgono dubbi circa l'età del minore ovvero del presunto tale; in via principale l'età è accertata mediante un documento anagrafico, avvallendosi all'uopo anche delle autorità diplomatico-consolari, tale intervento è escluso nei seguenti casi: a) laddove il minore o presunto tale abbia dichiarato di volersene avvalere; b) quando il minore o il presunto tale abbia chiesto protezione internazionale; c) quando emerge dal colloquio una protezione internazionale ed infine, ma non per importanza d) nel caso in cui sussista il pericolo di persecuzione.

Nel caso persistano dubbi sull'età si procede con esami socio-sanitari, dei quali il minore o presunto tale ne deve venire a conoscenza mediante una lingua a lui conosciuta; trattasi solitamente di esami che si concentrano sulla struttura ossea del braccio o dell'avambraccio e nel caso in cui anche d questi esami non si ha la certezza sull'età, questa si dà come minore per presunzione; contro il provvedimento di attribuzione di età, può farsi reclamo secondo le norme del Codice di Procedura Civile

ed in attesa della decisione ogni provvedimento di tipo amministrativo ovvero penale deve ritenersi sospeso.

Dopo cinque giorni dal colloquio, sulla base del consenso del minore ovvero nel suo interesse, la persona che esercita, anche in via temporanea la responsabiltà genitoriale, deve redigere una relazione all'ente convenzionato, il quale avvia le indagini, il risultato delle quali viene trasmesso al Ministero dell'Interno; nel caso in cui sono individuati familiari idonei, questi sono preferiti al collocamento in comunità.

Affinchè vi sia il rimpatrio volontario ed assistito del minore straniero non accompagnato può avvenire nel caso in cui il ricongiungimento con i familiari nel Paese di origine od in un Paese terzo, sia superiore all'interesse del minore.

Una particolare attenzione deve essere volta al sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati, il quale prevede la compilazione di una cartella sociale ove vengono indicati tutti gli elementi per la destinazione di lungo periodo; tale cartella è trasmessa ai servizi sociali del comune di destinazione nonché alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.

Minori non accompagnati: il divieto di respingimento

Nel caso in cui la legge preveda il divieto di respingimento ovvero di espulsione il questore rilascia il permesso di soggiorno del minore di età, la cui validità permane fino alla maggiore età, ovvero il permesso di soggiorno per motivi familiari.

Nel caso in cui un minore sia coinvolto in un procedimento giurisdizionale è opportuno informarlo del suo diritto di nominare un difensore di fiducia ovvero, laddove ne ricorrano in presupposti, avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato.

Laddove il minore straniero non accompagnato sia stato vittima del reato di tratta è possibile inserirlo in uno specifico programma di assistenza, il quale è volto a garantire assistenza psico-sociale, sanitaria ne legale non solo per il periodo della minore età, ma anche quando raggiunge la maggiore età.

La Normativa inoltre prevede anche il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, individuando il posto ove collocare il minore scelta questa che prende le mosse anche da quanto emerso; inoltre alle associazioni iscritte in appositi elenchi è riconosciuta la legittimazione ad intervenire nei giudizio loro riguardanti ovvero ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per annullare atti illegittimi.

AVV. FRANCESCA SERVADEI

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