Per la Cassazione, il soggetto sottoposto all'alcoltest può farsi assistere dal suo difensore di fiducia ma la polizia non ha l'obbligo di aspettarlo

Alcoltest atto indifferibile e urgente

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Nella sentenza n. 12178/2024 (sotto allegata) la Corte di Cassazione precisa che la polizia non ha l'obbligo di aspettare il difensore di fiducia del soggetto che deve essere sottoposto all'alcoltest.

Quando gli atti di accertamento sulla persona sono indifferibili e urgenti il trascorrere del tempo ne condiziona inevitabilmente l'esito, inficiandone così la finalità di accertamento.

Guida in stato di ebbrezza: alcoltest senza difensore

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Il conducente di un'autovettura viene condannato per guida in stato di ebbrezza. La Corte di Appello ritiene infondato il motivo con cui l'imputato ha lamentato il mancato avviso al proprio difensore e il mancato avviso nei suoi confronti della possibilità di informare il legale di fiducia per farsi assistere nel momento in cui è stato sottoposto all'alcoltest.

L'avviso all'interessato della facoltà di farsi assistere dal proprio difensore può infatti essere pretermesso. Per la Corte inoltre la polizia non ha l'obbligo di aspettare che il soggetto interessato si trovi in uno stato psicologico idoneo a comprendere il significato dell'avviso con cui lo si informa della facoltà di farsi assistere da un difensore per poter compiere l'atto di accertamento, perché trattasi di attività urgente e indifferibile.

L'imputato impugna la decisione in Cassazione, deducendo la nullità degli accertamenti urgenti eseguiti a causa del mancato avviso al difensore della facoltà di fornire la sua assistenza in sede di accertamento del tasso alcolemico con l'etilometro. L'imputato fa presente inoltre che dal verbale emerge solo la mancata presenza del difensore all'accertamento non l'omesso avviso della polizia che ne ha determinato l'assenza.

Alcoltest e avviso al difensore

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Per la Cassazione il motivo sollevato dal ricorrente è assolutamente infondato.

Dalla lettera dell'articolo 356 c.p.p. emerge chiaramente che la polizia non ha alcun obbligo di avvisare il difensore del soggetto interessato dall'atto urgente e irripetibile. L'avvertimento sulla facoltà di farsi assistere dal difensore infatti, ai sensi dell'articolo 114 disp. att. c.p.p., è rivolto al conducente del veicolo quando viene avviata la procedura per l'accertamento strumentale del tasso alcolemico.

Gli esami previsti dall'articolo 186 del Codice della Strada ai commi 4 e 5, ossia l'accertamento con etilometro e gli esami clinici presso le strutture sanitarie, infatti sono atti di polizia urgenti e indifferibili (articolo 354 comma 3 c.p.p).

Corretto quindi fare applicazione dell'articolo 114 disp. att. c.p.p ai sensi del quale: "Nel procedere al compimento degli atti indicati nell'articolo 356 del codice, la polizia giudiziaria avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia".

Ne consegue che, come verificatosi legittimamente nel caso di specie, la polizia ha proceduto all'alcoltest, atto indifferibile e urgente e condizionato dal trascorrere del tempo, senza aspettare il difensore di fiducia del soggetto interessato.

Scarica pdf Cassazione n. 12178/2024

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