Il danneggiato, di regola, non può chiedere il risarcimento direttamente alla compagnia assicurativa del responsabile del danno. L'azione diretta nei confronti dell'assicuratore è ammessa solo quando una specifica norma di legge la prevede, come avviene nel caso della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli. Lo ha ribadito il Tribunale di Nola con la sentenza n. 2826 del 24 giugno 2026.
La garanzia assicurativa tutela l'assicurato
Secondo il Tribunale, il contratto di assicurazione della responsabilità civile ha la funzione di tenere indenne l'assicurato dalle somme che è tenuto a risarcire al terzo danneggiato, come stabilisce l'articolo 1917 del Codice civile.
Il terzo, invece, resta estraneo al rapporto contrattuale tra assicurato e compagnia e, salvo espresse deroghe legislative, non può far valere direttamente nei confronti dell'assicuratore alcuna pretesa risarcitoria.
Quando è ammessa l'azione diretta
L'azione diretta del danneggiato rappresenta un'eccezione e può essere esercitata soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.
L'esempio più noto è quello dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile automobilistica, nella quale il danneggiato può agire direttamente contro la compagnia assicuratrice del responsabile.
Al di fuori di queste ipotesi, la domanda di risarcimento deve essere rivolta esclusivamente nei confronti dell'autore del danno.
Chi può agire contro la compagnia
La sentenza precisa che solo l'assicurato è legittimato a chiedere alla propria compagnia l'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto assicurativo.
Anche qualora l'assicurato chieda all'impresa di assicurazione di pagare direttamente il risarcimento al danneggiato, tale richiesta riguarda soltanto le modalità di esecuzione dell'indennizzo e non attribuisce al terzo un autonomo diritto di azione nei confronti dell'assicuratore.
La titolarità dell'azione
Il Tribunale ricorda inoltre che la legittimazione ad agire costituisce un elemento essenziale della domanda giudiziale.
Spetta quindi a chi promuove la causa dimostrare di essere titolare del diritto fatto valere. Se dagli atti emerge la mancanza di tale requisito, il giudice può rilevarla anche d'ufficio.
Il principio affermato
La decisione conferma un orientamento consolidato: nell'assicurazione della responsabilità civile il rapporto giuridico intercorre tra assicurato e compagnia assicuratrice.
Di conseguenza, in assenza di una specifica previsione normativa che riconosca l'azione diretta, il terzo danneggiato non può ottenere il risarcimento rivolgendosi direttamente all'assicuratore del responsabile del danno.





