"A mente dell'art. 1917 c.c. nell'assicurazione per la responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi debba pagare ad un terzo. Ne consegue che la regola generale posta dalla norma in esame è che soltanto l'assicurato è tenuto ad agire nei confronti del proprio assicuratore e non il terzo nei cui confronti il medesimo non è tenuto né per vincolo contrattuale né a titolo di responsabilità aquiliana”.
E' quanto ha di recente osservato la Corte di Cassazione (Sent. 9516/2007) precisando, tra le altre cose, che “il nostro ordinamento prevede due eccezioni espressamente disciplinate dalla legge n. 990 del 1969 (in tema di circolazione di veicoli e natanti) e dalla legge n. 978 del 1977 (in tema di esercizio della caccia), eccezioni che proprio perché tali non sono estensibili ad altre situazioni”.
Solo in questi due casi pertanto è ammessa l'azione diretta del terzo danneggiato nei confronti dell'assicuratore.
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