di Licia  Albertazzi - Corte di Cassazione Civile, sezione terza, sentenza n. 25897 del 19 Novembre 2013. Nel caso di specie il titolare del negozio danneggiato da un allagamento provocato da lavori edili effettuati nel condominio in cui si trovano i locali commerciali cita in giudizio sia il condominio, il quale a sua volta chiama in causa la propria compagnia di assicurazione per la responsabilità civile, sia la ditta che materialmente ha eseguito i lavori (quest'ultima allargando il contraddittorio, a sua volta, alla propria compagnia di assicurazione). La pronuncia della Suprema Corte offre spunti di riflessione circa l'interpretazione dell'art. 2952 codice civile in materia di assicurazione per la responsabilità civile.

Per quanto riguarda i termini di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, essi decorrono dal momento in cui il terzo formula domanda formale di risarcimento del danno al responsabile; da questo momento, poi, inizia a decorrere quello a disposizione dell'assicurato per richiedere il pagamento dell'indennizzo

alla propria compagnia di assicurazione. Nel rapporto di assicurazione per la responsabilità civile il danneggiato è infatti "terzo rispetto ad assicurato ed assicuratore, ed è comunque estraneo al contratto di assicurazione"; questo non è un "contratto a favore del terzo ed il danneggiato non ha alcun diritto verso l'assicuratore né ha azione diretta nei suoi confronti" (eventualità che, al contrario, si verifica in determinate ipotesi di risarcimento del danno da circolazione stradale). "Dal contratto nasce esclusivamente il diritto dell'assicurato verso l'assicuratore di ottenere da quest'ultimo di essere liberato (…) dall'obbligazione risarcitoria nei confronti del danneggiato e di essere rilevato dall'azione da questi intentata contro di lui". Infatti, "l'obbligo dell'assicuratore di tenere indenne l'assicurato di quanto dovrà risarcire al terzo diviene concreto ed attuale soltanto quando questi, vale a dire il danneggiato, manifesta la sua intenzione di essere risarcito per il danno subito; soltanto da questo momento è minacciato il patrimonio dell'assicurato e da questo momento l'assicurato deve dare comunicazione all'assicuratore ai sensi e per gli effetti del terzo, nonché del quarto comma dell'art. 2952 codice civile".



Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: