Mantenimento figli: le spese di viaggio del padre possono incidere
Redazione |

Mantenimento figli: le spese di viaggio del padre possono incidere

La Cassazione chiarisce che le spese sostenute dal genitore per vedere il figlio possono influire sull'assegno di mantenimento, ma devono essere provate e valutate dal giudice

Le spese affrontate dal genitore non collocatario per incontrare il figlio possono essere considerate nella determinazione dell'assegno di mantenimento, ma solo dopo un accertamento concreto della loro entità e della loro frequenza. Lo ha precisato la Corte di cassazione con l'ordinanza n. 23616 del 2026.

Il caso

La vicenda riguardava un padre residente negli Stati Uniti e un figlio che viveva con la madre in Italia ed era affetto da un grave disturbo dello spettro autistico.

La Corte d'appello di Napoli aveva confermato un assegno di mantenimento pari a 1.110 euro mensili, ritenendo che le elevate spese sostenute dal padre per raggiungere periodicamente il figlio dall'estero giustificassero tale importo.

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha ritenuto insufficiente la motivazione della sentenza.

Secondo i giudici, i costi di viaggio sostenuti per esercitare il diritto di visita possono incidere sulla misura del mantenimento, poiché rappresentano spese prevedibili e direttamente collegate al rapporto tra genitore e figlio.

Tuttavia, tali costi non possono essere considerati in modo astratto. Il giudice è tenuto a verificarne l'importo effettivo, la periodicità e il loro reale impatto sulla capacità economica del genitore obbligato.

La valutazione deve essere complessiva

La Cassazione ha ricordato che le spese di viaggio costituiscono soltanto uno degli elementi da prendere in considerazione.

La determinazione dell'assegno deve infatti avvenire sulla base di tutti i criteri previsti dall'articolo 337-ter del Codice civile, tra cui le esigenze del figlio, il tenore di vita goduto durante la convivenza familiare, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le condizioni economiche di entrambi.

Da valutare anche le esigenze del minore

Nel caso esaminato, la Corte ha rilevato che i giudici di merito non avevano adeguatamente verificato né la reale situazione patrimoniale e reddituale del padre né le particolari necessità del figlio, legate alle cure e ai trattamenti richiesti dalla patologia di cui è affetto.

Per questo motivo la sentenza è stata annullata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, che dovrà riesaminare la vicenda accertando sia l'effettivo costo dei viaggi sostenuti dal padre sia la sua concreta capacità contributiva, tenendo conto anche delle specifiche esigenze assistenziali e terapeutiche del minore.



Condividi su:
Twitter
Facebook
Linkedin

Articoli correlati

In evidenza oggi