La Corte chiarisce che se gli ex partner hanno redditi equivalenti devono corrispondere lo stesso importo per il mantenimento della figlia

di Annamaria Villafrate - L'ordinanza n. 7134/2020 (sotto allegata) accoglie il ricorso di una mamma, che in sede di appello ha visto ridurre di ben 300 euro l'assegno di mantenimento dovuto dal padre alla figlia solo perché, imponendo a ciascuno dei due genitori l'importo di 700 euro, la minore avrebbe beneficiato di un assegno mensile di 1400 euro, ritenuto eccessivo per le sue necessità. Una motivazione che però la Cassazione ritiene sotto il minimo costituzionale. L'art. 337 ter comma 4 del codice civile infatti stabilisce che, tra i criteri di cui il giudice deve tenere conto nel determinare l'obbligo di mantenimento a carico di ciascuno dei genitori, c'è il reddito percepito da ciascuno. Per cui se i redditi si equivalgono, deve equivalersi anche la misura dell'assegno di mantenimento per i figli.

Ridotto l'assegno di mantenimento per la figlia

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Una donna si rivolge al Tribunale a cui fa presente di avere avuto una figlia da una relazione extraconiugale e a cui chiede di adottare i provvedimenti necessari per disporre l'affidamento della bambina, di definire il diritto di visita del padre e d'imporre a questo genitore di versare 850,00 euro mensili per il mantenimento della figlia. Il giudice fissa l'assegno di mantenimento per la figlia in 700 euro mensili, che il padre deve corrispondere a partire dalla data della sentenza e pone le spese straordinarie a carico di entrambi nella stessa misura.

La Corte d'Appello accogliendo parzialmente le impugnazioni delle parti riduce l'importo dell'assegno mensile in 400 euro, con decorrenza dalla data della domanda.

Assegno di 400 euro per la figlia troppo basso

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Ricorre in Cassazione la donna lamentando la riduzione ingiustificata della misura dell'assegno di mantenimento a carico del padre in favore della figlia, perché adottata in violazione del principio secondo cui i genitori devono adempiere ai propri obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e in base alle loro capacità di lavoro. Non solo, per la donna tale riduzione lede il principio in base al quale i figli naturali devono essere equiparati ai figli legittimi, visto che l'uomo versare al figlio legittimo un assegno mensile di 1000 euro.

Il mantenimento va stabilito in base alle risorse economiche dei genitori

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La Corte con l'ordinanza n. 7133/2020 accoglie il ricorso della madre, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello in diversa composizione, per decidere anche sulle spese.

La Cassazione contesta il ragionamento della Corte d'Appello. Essa infatti ha escluso di porre a carico dei genitori il medesimo corrispettivo di 700 euro solo perché 1400 euro risultano eccessivi per il mantenimento della figlia. In questo modo la Corte però è venuta mene all'applicazione dei principi vigenti in materia di mantenimento dei figli.

La Corte fa presente infatti che l'art. 337 ter, comma 4 del codice civile stabilisce che: "Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:

  • le attuali esigenze del figlio.
  • il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
  • i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
  • le risorse economiche di entrambi i genitori.
  • la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore."

La Corte d'appello non motiva la sua decisione alla luce di detti principi tra cui compare quello che stabilisce che il contributo al mantenimento deve essere stabilito in base alle risorse economiche di ciascun genitore.

Leggi anche:

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- Il mantenimento ordinario dei figli: determinazione e quantificazione

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Foto: 123rf.com
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