Per la Cassazione, nel determinare l'esborso il giudice deve verificare sia il tenore di vita goduto dal figlio sia la situazione reddituale dei coniugi

di Lucia Izzo - Nel quantificare l'entità dell'assegno di mantenimento da corrispondere alla prole, il giudice deve valutare sia il tenore di vita goduto dal figlio sia la situazione reddituale di entrambi i genitori; in quest'ultimo caso, laddove necessario, anche attraverso indagini tributarie.

La vicenda

Lo ha precisato la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 4811/2018 (qui sotto allegata) nell'accogliere l'istanza di un padre a carico del quale la Corte d'Appello aveva posto il versamento di un assegno di mantenimento di 400 euro nei confronti del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.


Tuttavia, il ricorrente lamenta che la quantificazione, in entrambi i giudizi di merito, sia stata effettuata senza rispettare il principio di proporzionalità che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori; neppure, precisa la difesa, è stata documentata la situazione economica dell'altro genitore, pertanto i giudici avrebbero dovuto disporre d'ufficio i relativi accertamenti tributari sul punto.

Mantenimento figli: assegno quantificato in base alle condizioni economiche di entrambi i genitori

Gli Ermellini, nell'accogliere il ricorso, rammentano l'importanza del principio di proporzionalità nella determinazione dell'assegno. I genitori, infatti, sono obbligati a contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli minori in misura proporzionale alle proprie disponibilità economiche (art. 30 Cost.).


Il giudice, al fine di realizzare tale principio, nella determinazione dell'assegno per il minore dovrà tenere conto non solo tenere delle attuali esigenze del figlio e del tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, ma anche delle risorse economiche di entrambi i genitori, effettuando un equo bilanciamento.


A seguito della separazione personale dei coniugi, spiega la Cassazione, continua a trovare applicazione l'articolo 147 c.c., che ora rimanda all'articolo 315-bis c.c.: questo, imponendo ai genitori il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i medesimi a far fronte a una molteplicità di esigenze.


Poiché lo standard di soddisfazione di tali esigenze è correlato anche al livello economico-sociale dell'intero nucleo familiare, il parametro di riferimento per quantificare il concorso nei predetti oneri sarà costituito non soltanto dalle esigenze dei figli, ma anche dai redditi e dalla capacità di lavoro di ciascun coniuge.


Dunque, il tenore di vita del figlio non risulterà il parametro esclusivo da considerare, dovendosi valutare in concreto anche le rispettive condizioni economiche dei genitori.


Nel caso in esame, la Corte di merito non ha rispettato tali criteri, limitandosi ad avallare la soluzione del Tribunale che, a sua volta, non è stata supportata da un'idonea indagine circa le risorse patrimoniali e reddituali disponibili da parte dei coniugi e la loro capacità di lavoro. Anzi, il provvedimento impugnato ha trascurato la maggior capacità economica dell'altro genitore, pur accertata in concreto e, pertanto, si rende necessaria la sua cassazione con rinvio.

Cass., VI civ., ord. n. 4811/2018

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