La polizia giudiziaria deve avvertire unicamente l'indagato della possibilità di farsi assistere dal proprio legale

di Lucia Izzo - In tema di guida in stato di ebbrezza alcolica, l'accertamento strumentale di tale stato (cosiddetto alcoltest) costituisce atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile cui il difensore può assistere senza diritto ad essere previamente avvisato, dovendo la polizia giudiziaria unicamente avvertire la persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia. 


La Corte di Cassazione, IV sez. Penale, ha così precisato nella sentenza n. 36471/2015 (qui sotto allegata) sul ricorso presentato da un uomo condannato in appello per guida in stato di ebbrezza alla pena di giustizia poi sostituita con il lavoro di pubblica utilità e con la sospensione della patente di guida per la durata di sei mesi.


Il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in sostiene che l'ora della verbalizzazione non possa coincidere con quella in cui si sarebbe contemporaneamente proceduto a redigere il verbale delle operazioni ed il secondo test etilometrico. 

Inoltre, l'uomo lamenta che l'avviso di farsi assistere da un difensore doveva essere redatto nel momento stesso in cui veniva rivolto l'avviso e, quindi, non in un momento successivo, come affermato in sentenza

Infine, deduce che la sentenza impugnata sottolinea dapprima che la circostanza da lui riferita, relativa all'avviso di nominare un legale, corrispondeva al momento successivo delle verifiche con l'etilometro, mentre in seguito viene considerata probante l'affermazione resa in giudizio dall'operante pubblico ufficiale verbalizzante che dichiarava che l'uomo era stato ritualmente avvisato prima del compimento dell'atto.


I giudici della Corte respingono il ricorso poiché infondato.

L'alcoltest rappresenta un atto di polizia giudiziaria urgente e non deferibile, a cui il legale di fiducia può assistere, senza diritto ad essere previamente avvisato dovendo la polizia soltanto avvisare l'indagato della facoltà di farsi assistere dal difensore.


Il ricorrente, nel caso di specie, non contesta che il verbale di P.G. rechi l'indicazione dell'avvenuto avviso in questione e quest'atto, pur non assolvendo a funzioni di notifica, sottoscritto o meno dalla parte interessata, assume in ogni caso la veste di un atto pubblico fidefaciente di quanto in esso attestato con la sola firma del pubblico ufficiale che lo ha redatto.

Non si può ritenere il verbale nullo oppure inidoneo a portare a legale conoscenza del destinatario sia la contestazione sia ogni altro avviso in esso attestato, come avvenuto.


Per gli Ermellini, ne consegue la correttezza della motivazione dei giudici di secondo cure in ordine alla reiezione, da parte del giudice di primo grado, dell'eccezione relativa al mancato preventivo avviso di farsi assistere da un difensore, laddove ha rilevato che la facoltà predetta era stata comunicata verbalmente all'indagato prima dell'effettuazione delle prove, con successiva trasfusione degli accadimenti nel verbale redatto in un secondo momento che, nel caso di specie andò a coincidere con l'esecuzione della seconda prova dell'alcoltest.


Infatti, l'effettiva successione temporale degli accadimenti non deve necessariamente coincidere con quella grafica e tipografica quale registrata nel verbale di accertamento, compilato in loco e nell'immediatezza, e non può essere vincolata a quella riportata nel verbale in cui l'indicazione dell'orario deve necessariamente intendersi come quello in cui è iniziata la redazione del verbale. 

Rigettato il ricorso, la corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. 

Cass., IV sez. Penale, 36471/2015
Vedi anche:
- Alcoltest: tutto quello che devi sapere
- Alcoltest: raccolta di articoli e sentenze

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