Alcoltest: tutto quello che c'è da sapere

Cos'è, come funziona e cosa accade se il conducente si rifiuta di sottoporsi all'accertamento tramite alcoltest 

di Valeria Zeppilli

Cos'è l'Alcoltest

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L'Alcoltest è un test mediante il quale è possibile determinare il valore di alcol presente nel sangue al fine di verificare se esso ecceda o meno i limiti fissati dalla legge per potersi mettere alla guida.

Tale accertamento può essere svolto mediante prelievo ematico o, da diversi anni, più rapidamente mediante etilometro. Nel linguaggio comune, quando si parla di Alcoltest ci si riferisce atecnicamente all'accertamento fatto mediante etilometro.

Come funziona

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L'Alcoltest mediante etilometro permette la misurazione del valore di alcol presente nel sangue attraverso l'area valvolare espirata.

Infatti, se la maggior parte di alcol è metabolizzato nell'organismo, ne resta sempre una parte che viene eliminata mediante urine, sudore e aria espirata. L'etilometro si basa proprio sulla circostanza che il rapporto tra concentrazione di alcol (etanolo) nel sangue e concentrazione nell'aria espirata è relativamente costante (80 mg di etanolo in 100 ml di sangue producono 35 µg/100 ml nell'aria espirata.)

L'etilometro può essere sia chimico, ovverosia costituito da un palloncino con il quale catturare una certa quantità di aria espirata e una fiala all'interno della quale è contenuto un preparato che reagisce in un determinato modo con l'etanolo contenuto nell'espirato, sia elettronico, ovverosia costituito da un boccaglio nel quale soffiare, un display e una macchina che contiene dei sensori di gas capaci di rilevare la presenza di alcool. Vi è poi l'etilometro salivare, costituito da un tampone con il quale viene raccolta la saliva e da una striscia reattiva. Si tratta, tuttavia, di uno strumento poco utilizzato perché molto approssimativo.

I limiti per l'Alcoltest

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Come detto, con l'Alcoltest è accertato il tasso alcolemico del guidatore, al fine di verificare il rispetto dei limiti fissati dalla legge.

A tal proposito, vediamo quindi quali sono le soglie di concentrazione alcolica previste dal nostro ordinamento e quali sanzioni comporta il loro superamento.

Il limite massimo di tasso alcolemico per potersi mettere alla guida è pari a 0,50 g/l (0,00 g/l per i cd. neopatentati, ovverosia coloro che hanno conseguito l'abilitazione alla guida da meno di tre anni).

Superata questa soglia, le sanzioni sono le seguenti:

- tra 0,5 g/l e 0,8 g/l: sanzione amministrativa da euro 532 a euro 2.127 e sospensione della patente da tre a sei mesi;

- tra 0,8 g/l e 1,5 g/l: ammenda da euro 800 a euro 3.200, arresto fino a sei mesi e sospensione della patente da sei mesi a un anno:

- tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l: ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, arresto da sei mesi a un anno, sospensione della patente da uno a due anni (o da due a quattro anni se il veicolo appartiene a persona estranea al reato) e sequestro preventivo del veicolo e sua confisca (salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato).

Tutte le predette sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il conducente in stato di ebbrezza abbia provocato un incidente stradale. Tale circostanza comporta anche il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito.

Il ritiro della patente

Come visto, in ognuna delle predette ipotesi è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente, per un periodo variabile a seconda della gravità della violazione.

In alcuni casi è però previsto addirittura il ritiro (revoca) della patente.

Si tratta in particolare:

- del caso in cui il conducente di autobus o di veicolo destinato al trasporto merci (con massa complessiva a pieno carico superiore alle 3,5 t) si ponga alla guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l);

- del caso di recidiva biennale, ovverosia del caso in cui un medesimo soggetto compia più violazioni nel corso di un biennio;

- del caso in cui il il conducente con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l abbia provocato un incidente.

Il rifiuto di sottoporsi ad Alcoltest

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Il rifiuto di sottoporsi ad Alcoltest è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e con l'arresto da sei mesi ad un anno. È inoltre prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione.

Anche in questo caso si applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato.

Guida inserita a Ottobre 2017

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