Per la Cassazione può addebitarsi la separazione anche a chi intrattiene un'amicizia che genera plausibili sospetti di infedeltà nell'ambiente in cui è coltivata

di Lucia Izzo - Paese piccolo e gente che mormora. Un atteggiamento che reca anche rischi seri per chi decide di separarsi: infatti, può vedersi addebitare la separazione chi intrattiene una relazione adulterina che genera plausibili sospetti di infedeltà nell'ambiente in cui è sta coltivata e nel quale i coniugi vivono.


In sostanza, può scattare l'addebito se la comunità sospetta che il partner abbia una relazione extraconiugale con un'altra persona, anche laddove si tratti in realtà di amicizia molto intima e non si sostanzi in un adulterio. Un simile atteggiamento, infatti, è comunque idoneo a offendere la dignità e l'onore dell'altro coniuge.


È il principio ribadito dalla Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 21657/2017 (qui sotto allegata) con cui gli Ermellini hanno respinto l'impugnazione avanzata da un uomo a cui era stata addebitata la separazione e posta a carico una somma di 800 euro mensili per il mantenimento della ex moglie.


In Cassazione, tra le diverse censure avanzate, l'uomo sostiene l'irrilevanza del tradimento ai fini dell'addebito, ma non è così per i giudici.

Separazione: causa l'addebito l'amicizia intima che fa sospettare un tradimento

Per gli Ermellini le sue doglianze sono, in parte, inammissibili perché, sotto le apparenti spoglie della violazione di generici dispositivi di legge, sollecitano un sostanziale riesame delle risultanze processuali e una diversa valutazione degli apprezzamenti su fatti accertati ai fini della regolazione della separazione giudiziali, ma sono anche manifestamente infondate.

Infatti, le censure sono in contrasto con il principio di diritto posto dal giudice di legittimità (Cass., sent. 8929/2013) secondo cui "La relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell'art. 151 cod. civ. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge".

Cass., VI sez. civ., ord. n. 21657/2017

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