Il significato che si può attribuire agli scritti difensivi endoprocedimentali
Avv. Francesco Pandolfi - Istintivamente si potrebbe pensare che, nel momento in cui l'amministrazione avvia il procedimento per la revoca della licenza di porto d'armi ad uso caccia, il destinatario degli atti amministrativi debba necessariamente produrre un proprio scritto difensivo prima dell'eventuale ricorso giudiziale.

Almeno per offrire spunti argomentativi alla "controparte" amministrativa e/o nuovi motivi e argomenti, magari non valutati prima.

Le memorie difensive

Difendersi giova, questo è certo.

Esprimersi con le proprie controdeduzioni, quando ci si trova in una situazione del genere, consente senza dubbio di prendere parte attiva al procedimento, già al momento del suo avvio.

Se questo in linea di massima è vero, non è vero però che la mancanza delle memorie difensive debba essere per forza valutata come "disinteresse" di chi deve difendersi e, da qui, farne derivare un pregiudizio per l'avente diritto.

E' un passaggio sottile ma importante.

Per capire allora il giusto peso da assegnare a questo specifico atto difensivo, teniamo presente il pensiero dei giudici (sentenza n. 760 del 6 febbraio 2017 del Tar Napoli).

L'opinione del Tar Napoli

L'opinione del Tar Napoli (sentenza n. 760/2017) è molto chiara.

L'input per esprimersi su questo concetto viene dal caso proposto: un ex carabiniere in congedo chiede l'annullamento del decreto di revoca della licenza di porto d'armi ad uso caccia.

Nel farlo, sottolinea essenzialmente due problemi (reali) che affliggono il provvedimento amministrativo:

1) la mancanza di motivazione,

2) la totale assenza di istruttoria.

Viene fuori che il provvedimento è carente sotto i profili indicati: in pratica è fondato su una vecchia denuncia e sull'assenza di scritti difensivi.

Su questo punto il Tar non ha dubbi: oltre che alla carenza di istruttoria (elemento importante in quanto i provvedimenti amministrativi in questa materia è vero che sono discrezionali, ma è altrettanto vero che devono contenere la valutazione chiara della personalità dell'interessato, idonea a giustificare le esigenze cautelari) la mancata presentazione di memorie difensive non fa conseguire alcun effetto pregiudizievole in capo al titolare, ma si risolve in una scelta della persona interessata, comunque consentita dall'impianto normativo attualmente vigente.

In pratica

Presentare le memorie equivale a dispiegare un proprio armamentario difensivo già dalle prime battute della vicenda attinente al decreto di revoca.

Tuttavia, il fatto che non vengano presentate non autorizza la parte pubblica ad attribuirvi alcun peso specifico o, peggio, una "carenza di interesse" a difendersi.

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Francesco Pandolfi
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Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
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