Per la Cassazione il reato ex art. 572 c.p. sussiste in caso di sistematica e abituale vessazione dei propri familiari

di Lucia Izzo - Va esclusa la configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia laddove, anche a seguito della querela della persona offesa, non emergano elementi idonei a dimostrare l'illecito, in particolare l'abitualità e la sistematicità dei comportamenti vessatori che caratterizza la fattispecie penale. Gli atteggiamenti violenti che hanno caratterizzato i litigi intercorsi tra i coniugi possono al più integrare altre fattispecie di reato, procedibili anche a querela.


Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, nella sentenza n. 40936/2017 (qui sotto allegata) annullando con rinvio la sentenza che aveva confermato la condanna dell'imputato per i reati di maltrattamento di moglie e figli ex art. 572 del codice penale, nonché lesioni personale in danno della moglie e resistenza e lesioni commessi verso due assistenti intervenuti presso l'abitazione della famiglia per sedare una lite in corso.


Tutte le doglianze attoree in sede di legittimità risultano, tuttavia, prive di fondamento, eccetto una con cui l'imputato contesta la sentenza per aver ritenuto sussistente il reato di maltrattamenti in assenza di condotte reiterate di violenza o minaccia: risulterebbe, secondo la difesa, dimostrato un solo violento litigio, mentre privi di riscontri sarebbero gli altri episodi riferiti dal coniuge.

Maltrattamenti in famiglia: necessaria l'abitualità della condotta violenta

In effetti, precisano gli Ermellini, il reato di maltrattamenti è stato ritenuto sussistente, in sede di giudizio abbreviato

, solo in base alla denuncia-querela presentata dalla moglie il giorno successivo all'ultimo litigio. In questo modo non è stato possibile valutare l'attendibilità della persona offesa, accertamento particolarmente rilevante in un reato abituale e nell'ambito di un rapporto di coppia.


Ancora, rileva la Cassazione, dalla sentenza non emergono sicuri elementi di prova, anche a riscontro di quanto denunciato nella querela, circa una condotta abitualmente violenta verso coniuge e figli minori, mentre, invece, il reato di maltrattamenti in famiglia, sottolinea il Collegio, è necessariamente abituale.


Questo è caratterizzato da una serie di atti, per lo più commissivi, ma anche omissivi, i quali. isolatamene considerati, potrebbero essere anche non punibili o non perseguibili (ingiurie, percorre o minacce lievi, proedibili solo a querela), ma che acquistano rilevanza penale proprio per effetto della loro reiterazione nel tempo.


Pertanto, il reato in esame si perfeziona solo se si realizza un minimo di tali condotte (delittuose o meno) collegate da un messo di abitualità che, nel caso di specie non emerge in quanto può ritenersi, anche in base a quanto riportato in querela, che si sia trattato di litigi, per quanto violenti, causati da situazioni specifiche all'interno della coppia.


Si tratta di condotte semmai integranti altri reati, ma che non dimostrano che l'imputato abbia creato un sistema di vita improntato alla sistematica vessazione dei propri familiari, non potendosi escludere che si sia trattato di azioni isolate, comunque non caratterizzate da quell'abitualità richiesta dalla norma incriminatrice contestata.


Pertanto, la Cassazione dispone annullamento della sentenza, limitatamente al capo relativo al reato di maltrattamenti, con rinvio alla Coerte d'Appello per un nuovo giudizio.

Cass., VI pen., sent. n. 40936/2017

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