Il Consiglio di Stato dà parere favorevole al decreto interministeriale attuativo del polo unico delle viste fiscali

di Lucia Izzo - Giunge il parere favorevole anche da parte del Consiglio di Stato per quanto riguarda il decreto interministeriale (Funziona Pubblica e del Lavoro) destinato a intervenire sulla disciplina delle visite fiscali nel pubblico impiego, in particolare sullo svolgimento delle visite, sull'accertamento delle assenze del servizio per malattia e sull'individuazione delle fasce orarie di reperibilità (per approfondimenti: Visite fiscali: dal 1° settembre all'Inps, approvate le nuove regole).


Il provvedimento n. 1939/2017 (qui sotto allegato) si pone come l'ultimo step necessario a perfezionare il nuovo regolamento destinato ad attuare il "polo unico delle visite fiscali" disciplinato dalla riforma Madia (artt. 18 e 22 d.lgs. n. 75/2017) ed entrato in vigore il primo settembre (per approfondimenti: Visite fiscali: dal 1° settembre tutte in capo all'Inps)


Poche le osservazioni espresse da Palazzo Spada sui dieci articoli che compongono lo schema di decreto, ciò significa che il provvedimento non dovrebbe subire pesanti modifiche in sede di stesura definitiva.

Reperibilità: stesse fasce orarie per pubblico e privato

I giudici amministrativi hanno, in particolare, sottolineato la necessità che vengano armonizzate le fasce orarie di reperibilità tra i lavori pubblici e quelli privati.


La sezione, infatti, ha rilevato che l'art. 3 dello schema individua quali fasce orarie di reperibilità i periodi ricompresi tra le ore 9 e le 13 e tra le ore 15 e le 18 di ciascun giorno: sussiste, dunque, una differenziazione tra dipendenti pubblici e privati, in relazione ai quali sono invece previste fasce orarie di reperibilità più brevi, ricomprese tra le ore 10 e le 12 e tra le ore 17 e le 19.

Per approfondimenti, leggi nella sezione guide Gli orari delle visite fiscali


Una differenza motivata dal Ministero ritenendo che "l'armonizzazione avrebbe comportato una riduzione delle fasce orarie per i dipendenti pubblici e, quindi, una minore incisività".


Tuttavia, il Consiglio di Stato ritiene più opportuno invitare l'Amministrazione a procedere all'armonizzazione della disciplina delle fasce orarie di reperibilità fra dipendenti pubblici e dipendenti del settore privato, in base a quanto esplicitamente previsto dalla normativa di delega di cui all'art. 55 septies, comma 5 bis del d.lgs. n. 165 del 2001.

Tutelare la riservatezza dei dati del lavoratore

La Sezione, inoltre, rileva che il decreto in esame prevede che le comunicazioni tra lavoratore, datore di lavoro ed INPS debbano avvenire per il tramite di specifici canali telematici e con modalità, stabilite dall'INPS, idonee a garantire la riservatezza dei soggetti sottoposti a visita fiscale ai sensi del Codice della privacy di cui al d. lgs. n. 196 del 2003.

La materia in esame, evidenzia il Consiglio di Stato, appare particolarmente delicata, pertanto è necessario garantire la riservatezza dei dati dei soggetti sottoposti a visita fiscale: dunque, i giudici amministrativi auspicano che, nella succitata fase d'individuazione delle modalità di comunicazione, sia acquisito il parere del Garante per la privacy, che non risulta, invece, esplicitamente previsto dalla normativa di delega.

Il Collegio pone anche la sua attenzione sulla possibilità che, laddove il dipendente intenda riprendere l'attività lavorativa in un periodo precedente all'iniziale prognosi, questi debba richiedere la "rettifica" del certificato che "deve essere effettuata dal medesimo medico che ha redatto la certificazione di malattia ancora in corso di prognosi".

"Certificato sostitutivo" anche da un medico diverso

Per i giudici il termine "rettifica" non si adatta compiutamente a tale fattispecie, trattandosi di vocabolo che presuppone l'esistenza di un errore di giudizio che viceversa potrebbe non essersi verificato: il decorso della malattia, infatti, potrebbe aver subito modifiche non prevedibili al momento della diagnosi e tali da consentire un ritorno anticipato al posto di lavoro.


Si invita, dunque, l'Amministrazione a utilizzare una terminologia differente nella quale possa ricomprendersi anche la succitata ipotesi, come a titolo di mero esempio la locuzione "certificato sostitutivo".


La Sezione, inoltre, rileva che la norma richiama il "medesimo medico" che ha rilasciato il certificato: tuttavia, potrebbe risultare non tecnicamente possibile ricorrere allo stesso professionista per la "rettifica", e questo darebbe luogo a un aggravio procedimentale che potrebbe ritardare l'anticipato rientro dei dipendenti sul luogo di lavoro.


La Sezione, pertanto, invita l'Amministrazione a valutare la possibilità, prima dell'approvazione definitiva del presente schema, d'integrare l'articolo de quo, disciplinando le fattispecie in cui la certificazione richiesta dalla norma può essere rilasciata anche da un altro sanitario.



Consiglio di Stato, parere n. 1939/2017

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