Sinistri stradali: dichiarazione stragiudiziale prevale su confessione
Avv. Diego Ferraro |

Sinistri stradali: dichiarazione stragiudiziale prevale su confessione

Sinistri stradali, dichiarazione stragiudiziale su “assenza testimoni” e prevalenza su confessione del convenuto e prova testi: la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 1772/2026

Con sentenza n. 1772 depositata il 20.06.2026 la Corte d’ Appello di Palermo, sezione terza civile, nel confermare la sentenza di rigetto emessa in primo grado dal Tribunale, ha attribuito alla “dichiarazione stragiudiziale” dell’attrice circa “l’assenza di testimoni” valore dirimente rispetto alla “confessione giudiziale del convenuto” e alle “prove testimoniali” rese in giudizio.

I fatti

Una signora, terza trasportata, adiva il Tribunale di Palermo per domandare il risarcimento delle lesioni dalla stessa subite in esito ad un incidente avuto col motociclo condotto dal coniuge.

Nel caso di specie, in particolare, mentre il motociclo “stava procedendo nel traffico cittadino insinuandosi tra le autovetture incolonnate, il piede sinistro dell’attrice urtava la ruota destra anteriore di un’autovettura”.

Si costituiva in giudizio la Compagnia la quale contestava la dinamica descritta in citazione e rilevava come l’attrice, nella fase stragiudiziale, avesse rilasciato una dichiarazione attestante “l’assenza di testimoni”.

Il giudizio di primo grado

La causa veniva in primo grado istruita con l’interrogatorio formale del conducente e l’escussione di un testimone, che confermavano entrambi la dinamica descritta in citazione.

Negata l’ammissibilità della CTU medico legale, il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e rigettava la domanda attorea rilevando “l’antigiuridicità della condotta del conducente del mezzo” e ritenendo che “la compagnia garante non può rispondere di un comportamento illecito compiuto dal proprio garantito”.

La sentenza della Corte d'Appello

Adita, dunque, in esito a detta sentenza, la Corte d’Appello di Palermo, quest’ultima, pur ritenendo “evidentemente fondata” la “censura in diritto formulata dall’appellante” alla luce della “disciplina della responsabilità civile obbligatoria per i danni derivanti da circolazione stradale”, rigettava però l’appello attribuendo alla “dichiarazione stragiudiziale” rilasciata dall’attrice, secondo cui “nessuno aveva assistito al sinistro all’infuori del proprio coniuge”, valore dirimente rispetto alla “confessione giudiziale del conducente” e alle “dichiarazioni” rese dal “teste” escusso.

Secondo la Corte, in particolare, “tale dichiarazione stragiudiziale proveniente dalla stessa attrice e mai smentita dalla stessa, considerata unitamente allo stretto rapporto di parentela con il conducente e con il teste, è idonea di per sé a privare di alcuna rilevanza probatoria la confessione giudiziale e ad inficiare del tutto l’attendibilità del teste e la veridicità delle sue dichiarazioni”.

Alla luce di quanto sopra, quindi, considerato il “difetto di prova del fatto storico dedotto”, la Corte rigettava l’impugnazione condannando l’appellante alla rifusione delle spese legali in favore della Compagnia.

Avv. Diego Ferraro e Avv. Sonia Coppola del Foro di Palermo

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