La dichiarazione confessoria del danneggiante, chiarisce la Cassazione, è soggetta al libero apprezzamento del giudice

di Marina Crisafi - Se a seguito di un incidente stradale, il responsabile ammette la propria colpa, magari dichiarandolo anche nel Cid, la sua confessione non ha valore di piena prova, nemmeno nei suoi confronti, ma è soggetta all'apprezzamento del giudice. A chiarirlo è la terza sezione civile della Cassazione, con la sentenza n. 4536/2016 (qui sotto allegata), rigettando il ricorso di un uomo che a seguito di un sinistro stradale trascinava in giudizio il responsabile e l'assicurazione per ottenere il risarcimento dei danni causati alla propria autovettura.

Nella vicenda, il danneggiato andava ad impattare contro un muro per evitare lo scontro con il conducente di un'altra auto che aveva invaso la sua corsia di marcia. L'uomo ammetteva in un documento le modalità dell'incidente e la sua responsabilità e il giudice d'appello confermava, rigettando però la domanda nei confronti della compagnia assicurativa in quanto, non potendo estendersi il valore confessorio della dichiarazione del danneggiante all'assicurazione, il danneggiato non aveva fornito alcuna prova.

Quest'ultimo adiva, quindi, la Suprema Corte ma senza successo.

Gli Ermellini, infatti, hanno confermato il ragionamento seguito dal giudice di merito, il quale ha liberamente valutato la validità della confessione e dichiarato, in mancanza di altri riscontri sulla dinamica del sinistro, l'assenza di prove in ordine alla dimostrazione del verificarsi del fatto storico.

La dichiarazione confessoria, ha ribadito la Corte, "contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, ma ciò può estendersi in generale alla confessione del danneggiante, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, 3° comma c.c., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litísconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice".

Per cui, ricorso rigettato e danneggiato condannato anche al pagamento delle spese processuali.

Cassazione, sentenza n. 4536/2016

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