Il CID ha valore confessorio solo se a rendere la dichiarazione è il responsabile del danno che sia anche proprietario del veicolo assicurato

di Annamaria Villafrate - Con la sentenza n. 4010/2018 (sotto allegata) la Cassazione civile precisa che, nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della RCA, la dichiarazione confessoria contenuta nel CID è opponibile all'assicurazione se viene resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato, perché in questo caso il litisconsorzio è necessario. Il discorso cambia se il conducente del veicolo non è anche proprietario del veicolo. In questo caso infatti il litisconsorzio è facoltativo e la sua dichiarazione non fa stato nei confronti dell'assicuratore ma è liberamente apprezzabile dal Giudice.

La vicenda processuale

Il legale rappresentante di un'autocarrozzeria impugna in Cassazione la sentenza del Tribunale di Palermo che, confermando la pronuncia del Giudice di Pace, condanna il conducente del veicolo a risarcire i danni cagionati al mezzo danneggiato. Secondo il primo giudice di merito la ficta confessio del conducente del veicolo danneggiante, che non si era presentato a rendere in udienza l'interrogatorio formale, trattandosi di litisconsorzio facoltativo, non aveva alcun effetto nei confronti del proprietario del mezzo e dell'assicurazione RCA.

I due giudici di merito sono concordi nel concludere che, poiché il conducente del veicolo assicurato non è un litisconsorte necessario della compagnia di assicurazioni e/o del proprietario assicurato, ma solo un coobbligato solidale di quest'ultimo, la sua confessione, compresa quella contenuta nel CID, deve essere liberamente apprezzata dal giudice, poiché fa piena prova (ai sensi degli artt. 2733 e 2735 c.c.) solo nei confronti di chi la rende, ossia del conducente.

Motivo del ricorso

Il ricorrente impugna quindi la sentenza di secondo grado in Cassazione ritenendo applicabile al caso de quo l'"art. 143 Codice delle Assicurazioni che stabilisce una presunzione legale di verità di quanto contenuto nel CID, salvo prova contraria da parte dell'assicuratore. La sentenza avrebbe violato detta disposizione nella parte in cui non si è fatta carico di esaminare se l'assicuratore avesse fornito la prova contraria in ordine a quanto dichiarato nel CID, in ipotesi di litisconsorzio necessario."

Il CID ha valore confessorio solo nel litisconsorzio necessario

La Cassazione rigetta il ricorso fornendo la seguente motivazione: "L'art. 143 del Codice delle Assicurazioni, nella lettura consolidata della giurisprudenza di questa Corte, prevede che nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, la dichiarazione, avente valore confessorio contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, per essere opponibile all'assicuratore debba essere resa dal responsabile del danno che sia anche proprietario del veicolo assicurato, caso questo di litisconsorzio necessario. Diversamente accade, come nel caso di specie, quando il conducente del veicolo non sia anche proprietario del mezzo in quanto quest'ultimo è solo litisconsorte facoltativo e la sua dichiarazione non fa stato nei confronti dell'assicuratore ma va liberamente apprezzata dal Giudice (Cass. U. n. 10311/2006; Cass. 3 n. 8214 del 4/4/2013; Cass. 6-3 n. 3875 del 19/02/2014). La sentenza impugnata si è, pertanto, conformata pienamente a detti principi, ritenendo che la dichiarazione resa dal conducente non proprietario, cioè da un coobbligato in solido, non sia opponibile all'assicuratore ma liberamente apprezzabile dal giudice. Peraltro la giurisprudenza di questa Corte ha fatto salvo il potere del giudice del merito, in materia di responsabilità di sinistro stradale, di valutare come preclusa la portata confessoria del cosiddetto CID nell'esistenza di un accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto, come descritto in quel documento, e le conseguenze del sinistro come accertato in giudizio. L'incompatibilità logica delle dichiarazioni con la dinamica del sinistro è, secondo questa Corte, un momento antecedente rispetto all'esistenza e alla valutazione della dichiarazione confessoria (Cass. 3, n. 15881 del 25/06/2013)".

Leggi anche la guida Il Cid

Cassazione sentenza n. 4010-2018

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