CID - Convenzione indennizzo diretto

Il CID (o più correttamente CAI) è il modulo di constatazione amichevole di incidente, redatto e sottoscritto dalle parti di un sinistro stradale per indicare la dinamica dell'accaduto, le responsabilità e i danni subiti, garantendo una corsia preferenziale nel risarcimento del danno

Cos'è il CID

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Il CID è, dunque, un modello che gli automobilisti possono utilizzare quando rimangono coinvolti in un incidente a due con un altro veicolo, per poter agevolmente descrivere la dinamica del sinistro inserendo tutti i dati richiesti, che sono quelli necessari per una corretta gestione delle pratiche risarcitorie.

Nel modello, infatti, sono contenute diverse caselle in cui è possibile indicare in maniera semplificata le informazioni relative ai conducenti e agli assicurati, la dinamica dell'incidente, eventuali feriti e testimoni, il luogo e l'orario in cui il sinistro si è verificato.

Il CID è in genere messo a disposizione degli assicurati gratuitamente dall'agenzia di assicurazione di riferimento.

Cid o Cai?

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Oggi noi continuiamo a chiamare CID quello che in realtà tecnicamente si chiama CAI, che è l'acronimo di constatazione amichevole di incidente.

Più in particolare, il CAI ha sostituito il CID a partire dal 2007.

Tuttavia, vi è da dire che la forma del CID e quella del CAI sono praticamente identiche, con la conseguenza che molti non si sono neanche accorti del passaggio dall'uno all'altro modello.

Come compilare il CAI

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La prima pagina del CAI è la più importante; in essa vi è una prima parte dedicata alle circostanze di tempo e di luogo dell'incidente e ad alcune informazioni essenziali.

Di seguito vi sono tre colonne: due laterali colorate e una centrale bianca.

Colonne colorate

Nelle colonne colorate di sinistra e di destra vanno inseriti tutti i dati dei soggetti e dei veicoli interessati, ovverosia quelli utili a identificare i contraenti/assicurati, i conducenti, i veicoli coinvolti, le compagnie di assicurazione presso le quali sono assicurati, i danni visibili su ciascun veicolo e i punti in cui i veicoli si sono urtati. A tale ultimo proposito, nel modello sono riportati i disegni di tre tipologie di veicolo (ciclomotore, automobile e camion) sui quali indicare il punto d'urto iniziale (non quelli successivi) con una freccia. Vi è infine un ultimo campo dedicato alle osservazioni personali dei sottoscrittori. Ognuna delle due colonne è dedicata a un veicolo (veicolo A e veicolo B).

Colonna centrale

Nella sezione centrale bianca, invece, sono indicate diverse tipologie di manovre o circostanze utili a descrivere la condizione di ciascun autoveicolo al momento dell'incidente. Ad esempio: "ripartiva dopo una sosta /apriva una portiera", "stava parcheggiando", "circolava su una piazza a senso rotatorio", "in fermata / in sosta" e così via. Nel compilare il modello, bisogna quindi mettere una croce nelle caselle utili alla descrizione del sinistro.

In basso, infine, c'è uno spazio bianco dedicato alla realizzazione di uno schizzo dell'incidente al momento dell'urto.

Pagine successive

Nelle pagine successive alla prima, possono essere inserite ulteriori informazioni utili, relative, ad esempio, ai danni a terzi, ai testimoni e ai feriti.

Un CID è sufficiente

Ogni modello CID è composto dall'originale e da tre copie carbone. Pertanto, non è necessario che ogni conducente compili un proprio CID, ma è sufficiente compilare un solo modello e dividere le quattro copie tra le due parti interessate e le loro rispettive assicurazioni.

La firma

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Il valore del CID, come si può agevolmente dedurre da quanto sopra visto, dipende strettamente dalla firma e, di norma, il modello va sottoscritto da entrambi i conducenti: solo in tal modo, infatti, tutti e due restano vincolati da quanto in esso riportato senza grandi rischi di contestazioni, in quanto la possibilità di revocare quanto dichiarato è subordinata alla sussistenza di errore di fatto o violenza.

Se, invece, è solo uno dei conducenti a firmare il CID, questo vincolerà esclusivamente tale soggetto e non di certo l'altro conducente o soggetti terzi comunque coinvolti nel sinistro, che potrebbero non approvare quanto riportato (specie con riferimento alla dinamica dell'incidente, che è l'aspetto più frequentemente oggetto di contestazione).

In ogni caso, se l'altro conducente si rifiuta di firmare il CID, è comunque necessario che chi lo compila indichi almeno la marca, il modello e la targa del veicolo con il quale si è scontrato e la compagnia presso la quale questo è assicurato (ovverosia le informazioni richieste ai punti 7 e 8). Ovviamente, in ogni caso, più informazioni si inseriscono meglio è.

Cosa fare dopo aver compilato il modulo

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Dopo aver compilato il modulo in ogni sua parte, lo stesso può essere consegnato al proprio agente che provvederà a trasmetterlo all'ufficio di liquidazione, così dando il via alle procedure di risarcimento.

E' sempre consigliabile trattenere una copia del CAI per sé.

Il valore del CID

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Nonostante il CID abbia tra le parti valore di confessione e piena prova, lo stesso non può dirsi nei rapporti tra i soggetti coinvolti e le proprie assicurazioni, che possono anche decidere di non procedere al risarcimento se, sulla base dei loro accertamenti, ritengono che quanto riportato sul modello non corrisponda a verità. Lo stesso può fare il giudice, nel caso in cui la vicenda venga portata alla sua attenzione.

In altre parole, tecnicamente il CID da solo non è utile a dimostrare in giudizio la dinamica di un incidente e le responsabilità, specie se presenta delle incongruenze e l'assicurazione lo contesti. In tal caso, quanto in esso contenuto può essere superato da una consulenza tecnica d'ufficio eventualmente disposta dal giudice.

Generalmente, però, se la dinamica riportata nella Constatazione Amichevole di Incidente non è anomala, le assicurazioni si attengono a quanto in essa riportato, soprattutto in presenza della doppia firma delle parti coinvolte.

I vantaggi del CID

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In definitiva, è chiaro che compilare il CID a seguito di un incidente, specie se non intervengono le autorità, è un'operazione che comporta molteplici vantaggi nella corretta gestione e liquidazione del sinistro e che diviene essenziale per l'attivazione della procedura di indennizzo diretto (che permette all'assicurato di essere risarcito direttamente dal proprio assicuratore).

Oltretutto, a tal proposito va considerato che, dal momento della consegna del modello, l'assicurazione deve rispettare dei tempi certi per formulare al danneggiato un'offerta risarcitoria (o per comunicare il proprio diniego sul punto), che sono di 60 giorni, ridotti a 30 se il CID è a doppia firma.

Denuncia sinistro senza CID

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Chi invece decide di non compilare il CID oppure non riesce a compilarlo perché manca un accordo sulla dinamica del sinistro, dovrà fare una denuncia alla propria Compagnia rendendo una dichiarazione relativa all'occorso il quanto più dettagliata possibile.

Visto che potrebbero però sorgere dei problemi, specie se l'altra parte dichiara qualcosa di diverso e non sono intervenute le autorità, è sempre consigliabile farsi assistere sin dall'inizio da un avvocato, che imposterà la lettera e fornirà un valido supporto per la gestione delle pratiche risarcitorie.

Tendenzialmente, il costo del legale è rimborsato dalle Compagnie.

La giurisprudenza sul CID

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Si riportano qui di seguito alcune interessanti sentenze della Corte di cassazione sul modello di Constatazione Amichevole di Incidente: 

Cassazione n. 37752/2021

In materia di responsabilità da sinistro stradale, ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio, in specie tra l'entità dei danni riportati dal veicolo, la situazione dei luoghi e complessivamente la dinamica del sinistro descritta nel medesimo modello di constatazione amichevole invocato. 

Cassazione n. 800/2020

Nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale (cui può equipararsi anche quello promosso ai sensi dell'art. 149 cod. ass. nei confronti della propria compagnia di assicurazione, agendo in tal caso questa nella veste, che la legge stessa espressamente gli assegna, di mandatario (senza rappresentanza) dell'assicuratore del responsabile), la dichiarazione confessoria contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (c.d. modulo C.A.I.), non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733 c.c., comma 3, secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice.

Cassazione n. 20300/2019

Ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo Cid deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio. 

Leggi Cassazione: quando il Cid fa prova

Cassazione n. 8451/2019

In materia di responsabilità da sinistro stradale, ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente (cosiddetto C.I.D.) deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio. 

Cassazione n. 4010/2018

L'art. 143 del Codice delle Assicurazioni, nella lettura consolidata della giurisprudenza di questa Corte, prevede che nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, la dichiarazione, avente valore confessorio contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, per essere opponibile all'assicuratore debba essere resa dal responsabile del danno che sia anche proprietario del veicolo assicurato, caso questo di litisconsorzio necessario.

Leggi Cid: quando ha valore confessorio

Cassazione n. 12370/2016

In materia di responsabilità da sinistro stradale, ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole di incidente (cosiddetto C.I.D.) deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio

Cassazione n. 4536/2016

La dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, ma ciò può estendersi in generale alla confessione del danneggiante, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733 c.c., comma 3, secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice. 

Cassazione n. 25727/2014

Non opera alcuna presunzione di veridicità del modello di constatazione amichevole dell'incidente (cosiddetto CID), ai sensi del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, art. 5, comma 2, conv. nella L. 26 febbraio 1977, n. 39, non essendosi verificato alcuno scontro tra veicoli. 

Il modulo CAI in pdf

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Scarica il modulo CAI in pdf per la constatazione amichevole di incidente stradale. 

Aggiornamento 26 gennaio 2022