Il diritto all'affettività non dipende dalla convivenza precedente
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 23129/2026, ha stabilito che il detenuto sposatosi durante la detenzione può accedere ai colloqui riservati con il coniuge, purché non sussistano concrete esigenze di sicurezza o rischi per procedimenti penali ancora in corso.
La decisione richiama i principi espressi dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 10/2026 sull'articolo 18 dell'ordinamento penitenziario, norma che disciplina i rapporti tra il detenuto e l'esterno.
Quando il colloquio può essere negato
Secondo i giudici di legittimità, il rifiuto del colloquio intimo non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei reati commessi, sui precedenti penali o sulla presunta pericolosità sociale del detenuto.
L'autorizzazione può essere esclusa soltanto in presenza di elementi concreti dai quali emerga un rischio attuale per la sicurezza dell'istituto penitenziario, per l'ordine interno oppure per il corretto svolgimento di indagini o processi ancora pendenti.
La valutazione deve quindi riguardare la situazione concreta e il comportamento del detenuto durante la permanenza in carcere, e non il solo passato giudiziario.
Matrimonio celebrato in carcere e tutela del rapporto coniugale
La Cassazione ha inoltre chiarito che il fatto di aver contratto matrimonio durante la detenzione non consente di mettere in dubbio l'esistenza del rapporto affettivo tra i coniugi.
Per le coppie sposate non è richiesta la prova di una precedente convivenza stabile, requisito che può assumere rilievo soltanto nei rapporti di fatto non formalizzati dal matrimonio o dall'unione civile.
Il principio affermato dalla Cassazione
Il diritto all'affettività rappresenta una conseguenza del diritto del detenuto a sposarsi e a mantenere i legami familiari durante l'esecuzione della pena.
Per questo motivo, l'assenza di una convivenza precedente non costituisce motivo sufficiente per impedire i colloqui riservati con il coniuge, salvo che ricorrano specifiche e documentate esigenze di sicurezza o ragioni processuali ancora attuali.





