Il Consiglio di Stato dà parere favorevole al dpcm in materia di Ape volontario

di Lucia Izzo - Ai cattivi pagatori potrebbe non essere consentito accedere all'anticipo pensionistico volontario. In sostanza, sono a rischio quanto all'accoglimento del finanziamento, coloro che hanno a proprio carico debiti scaduti e non pagati da oltre 90 giorni con banche e altri operatori finanziari.


Una situazione confermata dal parere favorevole del Consiglio di Stato, del 21 luglio 2017, n. 1710, qui sotto allegato) con osservazioni sul dpcm recante norme attuative delle disposizioni in materia di anticipo finanziario a garanzia pensionistica (Ape "volontario").


Si tratta di un parere che segue quelli resi precedentemente, ovverosia ad aprile in materia di Ape sociale (affare 748/2017) e in materia di accesso al pensionamento anticipato dei lavoratori cd. precoci (affare 758/2017).


Il Consiglio di Stato dimostra di apprezzare lo spirito dell'intervento normativo, enfatizzando il sistema dell'Ape volontario quale ulteriore risposta (dopo l'APE sociale e l'APE per i lavoratori precoci) alle criticità sopraggiunte a seguito della riforma Fornero.

Ape volontario a rischio per i morosi

Nel parere, si suggerisce di modificare l'elenco delle situazioni, da dichiarare sotto la propria responsabilità ex art. 76, d.p.r. 445/2000, la cui sussistenza, ovvero l'assenza di veridicità in ordine alla loro insussistenza, potrebbero rilevare quali cause di mancata accettazione della proposta di contratto di finanziamento da parte dell'istituto finanziatore.

In particolare, il parere evidenzia che per accedere al beneficio bisognerebbe "non avere, nei confronti di banche o di altri operatori finanziari, esposizioni per debiti scaduti e non pagati da oltre novanta giorni".

Emerge l'esigenza di esplicitare, nella lettera in commento, che essa si riferisce ai soli debiti nei confronti degli operatori finanziari altrimenti si finirebbe per assorbire qualsiasi ipotesi, risultando oggettivamente troppo lata rispetto a qualunque intento.

La Commissione speciale ritiene dunque necessario escludere ogni rilevanza ai debiti verso fornitori diversi (che, fra l'altro, i c.d. "esodati" potrebbero aver assunto proprio in attesa di poter far fronte, anche grazie all'APE, a quelle esigenze primarie cui la presente normativa intende fornire adeguata risposta).

Appare dunque necessario circoscrivere, anche sul piano temporale, la rilevanza di eventuali pregresse situazioni debitorie che ostano al riconoscimento del diritto all'Ape, in modo da evitare eccessivi restringimenti della platea dei richiedenti di fronte a situazioni (essenzialmente, debiti pregressi e iscrizioni pregiudizievoli) non più caratterizzate da attualità o gravità.

Ape volontario: le altre osservazioni

Ancora, tra le osservazioni che il parere rappresenta al Governo, "volte prevalentemente a rafforzare la tutela degli aventi diritto e a non delimitarne troppo l'ambito", sono diversi i suggerimenti che giungono da parte di Palazzo Spada.

Ad esempio, il parere suggerisce di prevedere l'efficacia retroattiva della norma, così da poter beneficiare degli effetti della misura a partire dal 1° maggio 2017, con conseguente maturazione del diritto alla corresponsione degli arretrati dei ratei dell'anticipazione pensionistica.

Ancora, dal Consiglio di Stato giunge il sollecito alla conclusione degli Accordi Quadro, all'integrazione degli indicatori per il monitoraggio sul funzionamento dell'intervento e dell'affiancamento, alla già prevista assistenza fornita dagli intermediari a ciò autorizzati, altre forme di comunicazione, informazione, interlocuzione e orientamento al pubblico, nonché dell'introduzione di strumenti di mediazione e conciliazione.

Viene inoltre fissato il limite minimo dell'Ape a 150 euro, nonché la previsione di un simulatore sul sito INPS e la possibilità di rideterminazione automatica del prestito laddove in corso di anticipo pensionistico vengano innalzati i requisiti per la pensione alla speranza di vita.

Consiglio di Stato, parere 21 luglio 2017, n. 1710

Foto: 123rf.com
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