Per la Cassazione viola gli obblighi di assistenza familiare l'uomo che licenzia e priva la moglie del bancomat non versando neppure il mantenimento al figlio

di Lucia Izzo - Il rapporto di coppia irrimediabilmente compromesso e le dichiarazioni della moglie testimoniano la rabbia nei confronti del marito ritenuto colpevole per minaccia e violazione degli obblighi di assistenza familiare: nonostante l'astio della donna, tuttavia, le sue dichiarazioni sono ritenute attendibili e possono fondare la condanna del suo ex compagno di vita e padre di suo figlio.

Si tratta del caso che si è trovata ad affrontare la Corte di Cassazione, VI sezione penale, nella sentenza n. 35923/2017 (qui sotto allegata).

La vicenda

Il ricorrente era stato condannato per i reati di cui agli artt. 570 e 612 del codice penale poiché si era sottratto agli obblighi di assistenza familiare, costringendo la moglie e il figlio minore ad allontanarsi dalla casa familiare, nonché l'aver fatto loro mancare i mezzi di sussistenza, privando la moglie del bancomat e licenziandola, essendone il datore di lavoro, nonché minacciandola di morte sia con il fucile che mimando il gesto del taglio della gola.


Nonostante la Corte d'Appello avesse ridotto la pena dopo aver riconosciuto le attenuanti generiche, l'imputato lamenta in Cassazione che non sarebbe stato tenuto debitamente conto delle sue censure riguardanti l'attendibilità della testimonianza della persona offesa che aveva fondato la sua condanna. In sostanza, secondo la difesa, la donna sarebbe stata mossa da spirito vendicativo e e le sue dichiarazioni pertanto inattendibili per coerenza e spontaneità.

Attendibili le dichiarazioni della moglie astiosa verso il marito

Per la Cassazione, tuttavia, trattandosi di doppia conforme, la motivazione della sentenza impugnata si salda a quella di primo grado, che contiene una completa disamina del quadro probatorio. Dunque, le censure del ricorrente si risolvono nella richiesta di una non consentita rilettura delle risultanze probatorie a fronte di un percorso argomentativo dei giudici di merito esaustivo e non manifestamente illogico.


Le dichiarazioni della persona offesa, infatti, sono state dichiarate attendibili da ambedue i giudici, in quanto lineari, coerenti e persino documentate da conversazioni registrate dalla stessa e non contestate dall'imputato nella loro autenticità, nonché riscontrate dalle dichiarazioni della sorella della moglie che aveva riferito della indisponibilità del cognato a trovare soluzioni conciliative e del tono minaccioso con cui l'aveva sollecitata a convincere la sorella ad andare via di casa.


I giudici hanno, inoltre, valutato in termini obiettivi la relazione del c.t.u. nominato nel giudizio civile di separazione, dando atto del parere espresso dal consulente circa l'atteggiamento della donna, non rispondente a funzioni genitoriali, ma a un bisogno punitivo verso il marito. Tuttavia, dalla relazione stessa era emersa anche l'analoga valutazione espressa sul profilo genitoriale del coniuge, parimenti ritenuto non adeguato per la mancanza di contatti con il figlio.


Per i giudici di merito, questo giudizio non avrebbe inciso sull'attendibilità della persona offesa, le cui dichiarazioni avevano trovato riscontro anche in quelle del figlio, tant'è che il Tribunale aveva affidato il minore solo alla madre, stante l'assenza del padre.


Pertanto, nonostante le dichiarazioni della donna rispondano all'effettiva degenerazione del rapporto e al suo mutato atteggiamento, tale progressione per gli Ermellini risulta del tutto comprensibile in ragione delle condizioni della donna, trovatasi improvvisamente senza casa, lavoro e mantenimento, con il figlio a carico.


Inoltre, era stato sottolineato che un simile stato d'animo non era trasmodato nella formulazione di accuse calunniose, in quanto il pesante quadro vessatorio descritto dalla denunciante aveva trovato significativi riscontri, tra i quali non andavano tralasciate le sofferte ammissioni del minore circa il totale disinteresse del padre.


Del tutto giustificata è la valutazione in ordine all'inadempimento dell'imputato che ha ammesso di non aver versato l'assegno di mantenimento, menzionando sopravvenute difficoltà economiche che non eranos tate dimostrate, bensì addirittura smentite.


Cass., VI sez. pen. n. 35923/2017

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