Né può essere "scalato" il contachilometri. Il venditore scorretto è tenuto a risarcire il danno

Avv. Paolo Accoti - Nelle obbligazioni, a prescindere dalla derivazione, siano esse scaturenti da un fatto illecito o, come nel caso di specie, conseguenti ad un contratto di compravendita di una autovettura, i contraenti debbono agire in buona fede e comportarsi secondo le regole della correttezza.

Ciò posto, proporre in vendita una autovettura definendola "praticamente nuova", nonostante la stessa risulti incidentata, viola gli anzidetti principi e - quand'anche sia stata riparata a regola d'arte a cura e spese del venditore - l'omessa informativa in merito all'incidente subito dal veicolo assoggetta il venditore al risarcimento del danno, in considerazione del fatto che l'acquirente di certo non avrebbe concluso il contratto di acquisto alle condizioni pattuite.

Tanto ha statuito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 16886, pubblicata in data 7 luglio 2017 (sotto allegata).

La vicenda

Il giudizio sottoposto al vaglio della Corte di Cassazione, trae origine dalla richiesta di risarcimento danni avanzata dall'acquirente di una autovettura usata, venduta come veicolo pari al nuovo e senza alcun sinistro alle spalle, circostanza poi rivelatasi non veritiera.

Contestata la domanda da parte del venditore, il giudice di pace rigettava la domanda, ritenendola non sufficientemente provata.

Sull'appello proposto da parte acquirente, il Tribunale di Nola, in riforma della sentenza impugnata, condannava il venditore a pagare in favore dell'acquirente la somma di euro 1.500,00 oltre alle spese del doppio grado di giudizio.

Il giudice di merito, infatti, a seguito della disposta consulenza tecnica d'ufficio, evidenzia come l'autovettura fosse stata in effetti riparata prima della vendita, con lavorazioni eseguite a regola d'arte e, conseguentemente, che il veicolo non risultava avere problemi particolari.

Tuttavia, deduceva che, se l'acquirente fosse stato debitamente informato che stava acquistando una autovettura "incidentata" ma in buone condizioni a seguito degli interventi di riparazione, e non una pari al nuovo, certamente non avrebbe concluso l'acquisto a quelle condizioni.

Sul ricorso per cassazione proposto questa volta dal venditore, la Suprema Corte rigetta il ricorso con condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

La decisione della Cassazione

La Corte di Cassazione, pur ritenendo il ricorso inammissibile, implicitamente condivide gli assunti della corte di merito per cui presentare alla vendita una autovettura "incidentata", facendola passare come "praticamente nuova" rappresenta un <<comportamento scorretto da parte del venditore fonte di responsabilità, ai sensi degli art. 1366 e 1175 c.c., dato che l'acquirente non avrebbe certamente contratto alle condizioni pattuite in caso di conoscenza dell'avvenuto sinistro>>.

Tale assioma può senz'altro ritenersi valevole anche nel caso di vendita di vettura usata, per la quale viene garantito il numero di chilometri percorsi che, tuttavia, non corrispondono a quelli indicati dal contachilometri.

In realtà, la manomissione del contachilometri dell'automobile, rappresenta un raggiro che determina un vizio della volontà contrattuale dell'acquirente che può portare anche annullamento del contratto (Cfr.: Cass. n. 1480/2012), oltre al risarcimento del danno patito.

Peraltro una tale condotta da parte del venditore può esporlo anche a conseguenze di carattere penale, atteso che vendere una autovettura omettendo di riferire in merito al reale chilometraggio integra il reato di truffa (Cass. n. 32645/2014; Cass. n. 38085/2013).

Cass. civ., 7.07.2017, n. 16886
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