Il provvedimento con rito sommario di cognizione del Tribunale di Trani, riguardante la scuola secondaria, commentato dall'Avv. Nicola Ulisse
di Paolo M. Storani - Ringraziamo l'Avv. Nicola Ulisse per averci inviato la nota di commento ad un'ordinanza emanata con il rito sommario di cognizione in materia di diritto all'istruzione.

Il provvedimento del Tribunale di Trani - Giudice il GOT Avv. Nicola Milillo - del 9 dicembre 2016 è consultabile di seguito.

Il caso affrontato dal Got Nicola Milillo ha aspetti assai significativi e degni di nota.

Protagonista è un ragazzino affetto da disabilità grave frequentante la scuola secondaria e che ha bisogno di essere assistito da un esperto psicologo.

Come i lettori di LIA Law In Action avranno modo di leggere, il Comune - convenuto subisce la condanna al risarcimento sia dei danni patrimoniali sopportati dai genitori - attori, sia del danno non patrimoniale riservato al minore, equitativamente determinato.


Assistenza scolastica al minore disabile - il diritto costituzionale all'educazione e all'istruzione - piano educativo personalizzato - insufficiente numero di ore di sostegno didattico (assistenza per l'autonomia e la comunicazione del minore) - condotta discriminatoria - spesa per la consulenza di un esperto a carico dell'ente - immediata rimozione del comportamento pregiudizievole e predisposizione delle misure necessarie per assicurare la frequenza negli anni scolastici futuri - diritto all'istruzione degli alunni disabili non finanziariamente condizionato, né condizionabile - risarcimento danno patrimoniale - liquidazione in via equitativa del danno non patrimoniale.


Le massime di LIA

L'obbligo di provvedere all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione del minore, e così anche di garantire la connessa consulenza della psicologa esperta nel metodo di apprendimento da applicarsi dall'assistente, grava non già sull'amministrazione scolastica, bensì sull'amministrazione civica in forza degli artt. 42 e 45 d.p.r. n. 616/'77, 13 l. n. 104/'92 e 139, co. 1, lett. c), d.l.vo n. 112/'98.

In accoglimento delle domande proposte, va in primo luogo ordinato al Comune convenuto di provvedere immediatamente, per il corrente anno scolastico e per quelli futuri, in cui il minore dovesse continuare a frequentare la scuola secondaria di primo grado, anche presso diverso istituto nel territorio, a fornire allo stesso, in aggiunta agli insegnanti curriculari e all'insegnante di sostegno addetti alla classe a cui egli è attualmente iscritto e dovesse esserlo in futuro, di un assistente alla autonomia e alla comunicazione a lui dedicato, con la specializzazione prevista nel PEI e preferibilmente individuato nella persona di chi ha già rivestito l'incarico negli anni passati, per il numero di ore fissato dal PEI predisposto per ciascun anno scolastico, nonché a farsi carico della spesa occorrente per la consulenza di esperto del metodo ABA prescritta dal PEI, in persona dell'esperto ivi individuato e per il numero di ore fissato dal PEI predisposto per ogni anno scolastico, così facendo cessare la condotta discriminatoria.

Il Comune convenuto viene condannato a rimborsare ai genitori ricorrenti la complessiva somma di € 3.947,40, da essi come innanzi spesa in luogo dell'Ente per il compenso della psicologa.

L'Amministrazione va, infine, condannata al pagamento in favore del minore della somma di € 5.000,00, in tale misura equitativamente determinata, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale arrecato al minore medesimo con la condotta discriminatoria di cui lo ha finora fatto oggetto.

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Nota dell'Avv. Nicola ULISSE del Foro di Trani

Con valente e perspicua motivazione, il Tribunale di Trani, nella persona del GOT Avv. Nicola Milillo, ha accolto la domanda dei genitori di un bambino disabile, proposta ai sensi degli artt. 702 bis c.p.c., al fine di ottenere la cessazione della condotta discriminatoria che l'amministrazione di un comune aveva posto in atto nei confronti di loro figlio, iscritto alla scuola media.

Essi lamentavano l'insufficiente adibizione, rispetto al monte ore previsto, di un assistente all'autonomia e alla comunicazione, nonché la mancata erogazione delle somme per fare fronte alle spese dell'analisi comportamentale applicata da parte di una psicologa specializzata nel trattamento col metodo denominato ABA, previsto dal piano educativo individualizzato, predisposto ai sensi dell'art. 12 co. 5 ex L. 104/92.

Inoltre, i genitori ricorrenti, volendo far completare a loro figlio il ciclo di studi dell'istruzione obbligatoria, chiedevano in proprio e per il minore la condanna dell'amministrazione al risarcimento dei danni patrimoniali e non con riferimento sia all'anno scolastico in corso sia a quelli futuri, oltre il rimborso delle spese per il compenso alla psicologa sostenuto nel precedente anno scolastico.

Nell'ordinanza - in linea con la migliore giurisprudenza, a cui esplicitamente fa riferimento - il giudice riconosce la preminenza alla maggiore integrazione possibile del disabile nella comunità scolastica e la natura fondamentale del suo diritto all'istruzione. In particolare, così motiva sul punto: quanto innanzi preclude al minore il pieno godimento del diritto all'educazione e all'istruzione, costituzionalmente garantito per tutti dall'art. 34 Cost. e particolarmente per i disabili dall'art. 38, co. 3, Cost., ponendolo in posizione di svantaggio rispetto ai suoi coetanei normodotati o in condizioni di meno grave disabilità, non consentendogli di fruire della stessa offerta formativa, e costituisce pertanto condotta discriminatoria.

Per questa ragione, è possibile affermare che la pronuncia in commento rappresenta un importante punto luce lungo l'ancora difficile cammino di evoluzione (soprattutto politico-culturale) tracciato dal Giudice delle leggi, secondo cui il diritto all'istruzione degli alunni disabili non può essere finanziariamente condizionato (cfr. Corte Cost. 275/16; invero, la giurisprudenza amministrativa era giunta ad analoga conclusione: cfr. Tar Catania sent. 383/13 e Tar Pescara 213/14).

«Il diritto all'istruzione del minore portatore di handicap ha rango di diritto fondamentale, che va rispettato con rigore ed effettività sia in adempimento ad obblighi internazionali (artt. 7 e 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata con l. 3 marzo 2009, n. 18), sia per il carattere assoluto proprio della tutela prevista dagli artt. 34 e 38, commi 3 e 4, Cost.». In particolare, «l'istruzione rappresenta uno dei fattori che maggiormente incidono sui rapporti sociali dell'individuo e sulle sue possibilità di affermazione professionale, ed il relativo diritto assume natura sia sociale sia individuale, con la conseguente necessità, con riferimento ai portatori di handicap, di assicurarne la piena attuazione attraverso la predisposizione di adeguate misure di integrazione e di sostegno» (Cons. Stato, sez. VI, 27 ottobre 2014, n. 5317; adde Cons. Stato 5428/15).

Nel caso di specie, il Tribunale di Trani accertato il diritto dello studente a conseguire una determinata e personalizzata offerta didattica, ha conseguentemente condannato l'Amministrazione a farsi carico della spesa necessaria ad assicurargli (anche per gli anni futuri) la possibilità di continuare a frequentare la scuola secondaria di primo grado, anche presso istituto diverso del comune di residenza, a rifondere ai ricorrenti gli esborsi sostenuti e a risarcire il minore del danno non patrimoniale arrecatogli e quantificato nella misura di € 5.000,00 (a tal proposito si ritiene opportuno menzionare la sentenza n° 2909/14 resa dal Tar Palermo, che ha quantificato in mille euro a titolo di danno esistenziale per ogni mese di scuola frequentato dall'alunno disabile senza l'insegnante di sostegno).

Avv. Nicola Ulisse del Foro di Trani


Il Giudice

letti gli atti del proc. n. /'16 R.G. e sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 3.11.2016;

visti gli artt. 702 bis e segg. c.p.c.;

CONSIDERATO CHE

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in cancelleria il 24.6.2016 e ritualmente notificato alla controparte unitamente al provvedimento di fissazione di udienza, X ed Y, in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sul minore A, entrambi rappresentati e difesi dall'avv.... hanno convenuto in giudizio il Comune di (omissis) che si è costituito ... a mezzo dell'avv... , chiedendo, in sintesi, volersi: ordinare all'Amministrazione di cessare la condotta discriminatoria posta in essere a decorrere dallo scorso anno scolastico, costituita dalla insufficiente adibizione in favore del minore, alunno di scuola secondaria di primo grado affetto da grave disabilità, a fronte del monte ore previsto, di un assistente all'autonomia e alla comunicazione, e dalla mancata erogazione della spesa occorrente per la consulenza della psicologa individuata quale esperta del metodo c.d. ABA (dell'analisi comportamentale applicata), di cui il minore necessita per l'apprendimento, provvedendo di conseguenza per l'anno scolastico in corso e per quelli futuri; condannare l'Amministrazione medesima al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali arrecati ai ricorrenti, in proprio e per il minore da essi rappresentato in giudizio, dalla lamentata condotta discriminatoria, nella misura a ritenersi di giustizia.

La causa può essere decisa sulla mera base della documentazione prodotta e delle rispettive allegazioni difensive delle parti.

I ricorrenti hanno versato in atti, fra l'altro, il piano educativo individualizzato, c.d. PEI, predisposto ex art. 12, co. 5, l. n. 104/'92 per gli anni scolastici 2014-2015, 2015-2016 in data 15.12.2015 e 2016-2017, i quali prescrivono che il minore sia affiancato nell'orario scolastico, oltre che da insegnante di sostegno, da un assistente all'autonomia e alla comunicazione, specializzato nell'applicazione del metodo ABA e nell'uso dei sistemi di sviluppo della comunicazione cc.dd. CAA (comunicazione aumentativa alternativa) e PECS (picture exchange comunication system) e solo a lui dedicato, e si avvalga della consulenza della dott.ssa quale esperta del metodo ABA, per un determinato numero di ore, non fissato nel secondo PEI e invece fissato nel primo in n. 24 ore settimanali quanto all'assistente e in n. 5 ore mensili quanto alla consulente e nell'ultimo in n. 20 ore settimanali quanto all'assistente e in n. 5 ore mensili quanto alla consulente.

E' documentato e incontroverso che: per l'anno scolastico 2015-2016, il Comune convenuto ha provveduto a fornire il minore del solo ausilio dell'assistente all'autonomia e alla comunicazione, e non anche dell'apporto della consulente, per sole n. 10 ore settimanali (tanto è attestato dal PEI predisposto per il corrente anno scolastico); e, per l'anno scolastico 2016-2017, sta provvedendo a fornire il minore sempre del solo ausilio dell'assistente, e non anche dell'apporto della consulente, per sole n. 6 ore settimanali (tanto è attestato da dichiarazione sottoscritta dal dirigente scolastico, parimenti prodotta dai ricorrenti): ciò che l'Ente giustifica con le limitazioni imposte dalle risorse finanziarie a disposizione.

Quanto innanzi preclude al minore il pieno godimento del diritto all'educazione e all'istruzione, costituzionalmente garantito per tutti dall'art. 34 Cost. e particolarmente per i disabili dall'art. 38, co. 3, Cost., ponendolo in posizione di svantaggio rispetto ai suoi coetanei normodotati o in condizioni di meno grave disabilità, non consentendogli di fruire della stessa offerta formativa, e costituisce pertanto condotta discriminatoria ai sensi e per gli effetti degli artt. 2, co. 3, e 3 l. n. 67/'06, che i limiti di bilancio non valgono ad escludere.

Insegna infatti il Supremo Collegio che ... (Cass. SS.UU. 25.11.2014 n. 25011).

E ciò che è affermato con specifico riferimento ad un caso di insufficiente apprestamento di sostegno didattico, in quanto applicazione del principio della assoluta preminenza della concreta attuazione del diritto fondamentale del disabile all'integrazione scolastica, deve reputarsi ugualmente valido anche per il caso del presente giudizio, in cui l'obbligo di provvedere all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione del minore, e così anche di garantire la connessa consulenza della psicologa esperta nel metodo di apprendimento ad applicarsi dall'assistente, grava non già sull'amministrazione scolastica, bensì sull'amministrazione civica in forza degli artt. 42 e 45 d.p.r. n. 616/'77, 13 l. n. 104/'92 e 139, co. 1, lett. c), d.l.vo n. 112/'98.

L'art. 28 d.l.vo n. 150/'11, richiamato dall'art. 3 l. n. 67/'06, attribuisce le controversie nella materia de qua alla giurisdizione ordinaria, con le forme del rito sommario di cognizione nella specie esperito, ponendo in capo al convenuto l'onere di dare prova della insussistenza della discriminazione.

Tale onere il Comune ha lasciato del tutto insoddisfatto, limitandosi, oltre che alla mera allegazione della indisponibilità di fondi, ad eccepire e dare prova che nessun rappresentante della ASL ha preso parte alla redazione del PEI predisposto per l'anno scolastico 2015-2016 in data 25.5.2015: donde l'inefficacia della previsione ivi contenuta della necessità per il minore di assistenza alla autonomia e alla comunicazione per n. 24 ore settimanali e della consulenza della dott.ssa per n. 5 ore ogni 40 giorni.

Senonché l'obiezione risulta priva di pregio a fronte della prova fornita dai ricorrenti del numero di ore allo stesso fine individuate tanto nel PEI predisposto per l'anno scolastico precedente tanto nel PEI predisposto per l'anno scolastico seguente, entrambi regolarmente sottoscritti da tutti i soggetti a ciò chiamati, ivi compreso il rappresentante della ASL, il quale ha d'altro canto sottoscritto anche nuovo PEI predisposto per lo stesso anno scolastico 2015-2016 in data 15.12.2015, confermativo delle esigenze di assistenza e consulenza di cui al PEI del 25.5.2015, ancorché privo della indicazione del numero di ore per esse rispettivamente programmato.

Così dispone l'art. 28, d.l.vo n. 150/'11:

<> (co. 5).

Per gli anni scolastici 2015-2016 e 2016-2017, per i quali è denunciata la discriminazione, i ricorrenti hanno dato prova di avere sostenuto per compenso della dott.ssa , individuata nel PEI quale esperta del metodo ABA, la complessiva somma di € 3.947,40.

Consegue in definitiva che, in accoglimento delle domande proposte, va in primo luogo ordinato al Comune convenuto di provvedere immediatamente, per il corrente anno scolastico 2016-2017 e per quelli futuri, in cui il minore dovesse continuare a frequentare la scuola secondaria di primo grado, anche presso diverso istituto nel territorio di , a fornire allo stesso, in aggiunta agli insegnanti curriculari e all'insegnante di sostegno addetti alla classe a cui egli è attualmente iscritto e dovesse esserlo in futuro, di un assistente alla autonomia e alla comunicazione a lui dedicato, con la specializzazione prevista nel PEI e preferibilmente individuato nella persona di chi ha già rivestito l'incarico negli anni passati, per il numero di ore fissato dal PEI predisposto e a predisporsi per ciascun anno scolastico, nonché a farsi carico della spesa occorrente per la consulenza di esperto del metodo ABA prescritta dal PEI, in persona dell'esperto ivi individuato e per il numero di ore fissato dal PEI predisposto e a predisporsi per ciascun anno scolastico, così cessando la condotta discriminatoria tenuta.

Il Comune convenuto va poi condannato a rimborsare ai ricorrenti la complessiva somma di € 3.947,40, da essi come innanzi spesa in luogo dell'Ente per il compenso della dott.ssa .

L'Amministrazione va infine condannata al pagamento in favore del minore della somma di € 5.000,00, in tale misura equitativamente determinata, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale arrecato al minore medesimo con la condotta discriminatoria di cui lo ha finora fatto oggetto.

Le spese di causa seguono la soccombenza e cedono in capo al convenuto nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario avv. Nicola Milillo, definitivamente pronunciando sulle domande come innanzi proposte da X ed Y, in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sul minore A nei confronti del Comune di... , in persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede, rigettata o assorbita ogni altra istanza ed eccezione:

- ordina al convenuto di provvedere immediatamente, per il corrente anno scolastico 2016-2017 e per quelli futuri, in cui A dovesse continuare a frequentare la scuola secondaria di primo grado, anche presso diverso istituto nel territorio di... , a fornire allo stesso, in aggiunta agli insegnanti curriculari e agli insegnanti di sostegno addetti alla classe a cui egli è attualmente iscritto e dovesse esserlo in futuro, di un assistente alla autonomia e alla comunicazione a lui dedicato, con la specializzazione prevista nel PEI e preferibilmente individuato nella persona di chi ha già rivestito l'incarico negli anni passati, per il numero di ore fissato dal PEI predisposto e a predisporsi per ciascun anno scolastico, nonché a farsi carico della spesa occorrente per la consulenza di esperto del metodo ABA prescritta dal PEI, in persona dell'esperto ivi individuato e per il numero di ore fissato dal PEI predisposto e a predisporsi per ciascun anno scolastico;

- condanna il convenuto al pagamento in favore dei ricorrenti della complessiva somma di € 8.947,40, di cui € 3.947,40 per i ricorrenti in proprio ed € 5.000,00 per il figlio minore da essi rappresentato in giudizio, per le causali di cui in motivazione, oltre gli interessi legali dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;

- condanna il convenuto al pagamento delle spese di causa in favore dei ricorrenti, che liquida nella complessiva somma di € 4.638,03, di cui € 151,03 per esborsi ed € 4.487,00 per compenso, oltre 15% sul compenso per rimborso forfettario delle spese e CPA ed IVA come per legge.

Si comunichi.

Trani, 9.12.2016

Il G.O.T.

avv. Nicola Milillo

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