Per il Giudice di Pace di Brescia è corretto l'invio del verbale dopo la rilevazione con strumenti elettronici

di Lucia Izzo - Il novero delle multe che il cittadino può vedersi recapitare direttamente a domicilio si amplia: oltre a eccesso di velocità e divieto di sosta, anche la mancata revisione dell'auto o la mancanza dell'assicurazione sono tra le contestazioni di cui si può venire a conoscenza dopo aver ricevuto la multa a casa.


È il caso che si è trovato ad affrontare il Giudice di Pace di Brescia (giudice Ragni), sentenza n. 323/2017, depositata il 27 febbraio, a seguito dell'opposizione avverso sanzione amministrativa promossa da un automobilista sanzionato.


Il trasgressore, precisa la sentenza, non può limitarsi a eccepire nell'opposizione alla sanzione la mancata contestazione immediata, in quanto alla Polizia municipale è consentito verificare a mezzo di strumenti elettronici le eventuali violazioni, senza fermo immediato posto che l'infrazione è spesso verificata in tempi non istantanei.


Nel caso di specie, infatti, la pattuglia della Polizia aveva fatto uso di uno strumento elettronico che legge la targa del veicolo e controlla la regolarità dell'assicurazione e della revisione periodica; tuttavia, l'irregolarità era stata rilevata e confermata dallo strumento solo dopo il passaggio della vettura senza possibilità di contestazione immediata


Da qui l'invio del verbale direttamente al domicilio dell'interessato, le cui doglianze sia innanzi alla Prefettura che innanzi al giudice di Pace sono rimaste prive di seguito. Per il Giudice di Pace, infatti, l'operato degli agenti risulta corretto.


D'altronde, la possibilità per la Polizia di utilizzare qualsiasi strumento per verificare la regolarità dei veicoli in circolazione, anche se non omologati, è stata confermata anche dal Ministero dell'Interno in una Circolare del 5 ottobre 2016 (per approfondimenti: Multe "fai da te": valide anche con strumenti non omologati se c'è la pattuglia)


Pertanto, in ragione della legge n. 689/1981, in combinato con l'art. 201 C.d.S., deve ritenersi corretta la notifica al domicilio della violazione secondo i modi e i tempi normativamente stabiliti, senza che il trasgressore possa obiettare la (sola) mancata contestazione immediata, poiché agli agenti è concessa la rilevazione in automatico, come spesso avviene, anche tramite strumenti elettronici non omologati. 


Interpretazione avallata dal magistrato onorario, secondo il quale per la verifica della regolarità di una revisione è sufficiente una semplice visura al CED della motorizzazione e la presenza degli agenti di polizia nel traffico.




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