Per la Cassazione tale comportamento del promissario venditore è un inadempimento solo civile e non integra appropriazione indebita

di Valeria Zeppilli - Non restituire la caparra non è reato. Da tale affermazione la Corte di cassazione, con la sentenza numero 15815 del 29 marzo 2017 (qui sotto allegata), ha fatto discendere che l'omessa restituzione della caparra non può essere considerata appropriazione indebita.

Del resto l'articolo 646 del codice penale, nel disciplinare tale fattispecie delittuosa, punisce con la reclusione sino a tre anni e con la multa sino a milletrentadue euro "chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso". Vi devono essere, in altre parole, l'appropriazione della cosa altrui e il rifiuto di restituirla al suo legittimo proprietario, in quanto (utilizzando le parole della Corte) "l'essenza ed il fondamento del reato di appopriazione indebita consiste nella lesione del diritto di proprietà o di altro diritto reale mediante l'abuso di cosa o denaro altrui".

Ed è proprio per tale ragione che, per la Corte, la condotta del promittente venditore che, a seguito della risoluzione del contratto, non restituisce l'acconto sul bene promesso in vendita al promissario acquirente non integra il delitto di appropriazione indebita ma solo un inadempimento di natura civilistica.

Nel caso di specie va pertanto confermata l'assoluzione dell'imputato già disposta dalla Corte di appello di Ancona: il suo comportamento ha rilevanza solo civile e non può giustificare una condanna penale.

Corte di cassazione testo sentenza numero 15815/2017
Valeria Zeppilli

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