La Corte Costituzionale legittima le leggi regionali di Emilia Romagna e Toscana sul pagamento del bollo auto per veicoli sottoposti a fermo fiscale

di Lucia Izzo - È legittimo che debba essere pagato il bollo auto sui veicoli sottoposti a fermo fiscale. Lo ha precisato la Corte Costituzionale nella sentenza n. 47/2017 (qui sotto allegata) nella quale era stata chiamata a pronunciarsi su questioni sostanzialmente identiche sollevate dalle Commissioni Tributarie Provinciali di Firenze e Bologna.

Fermo e bollo auto: il contrasto tra le disposizioni regionali

Al centro del mirino vi erano le norme delle leggi regionali di Emilia Romagna e Toscana, le quali affermano che la trascrizione presso il PRA del provvedimento di fermo derivante dalla procedura di riscossione coattiva di crediti di natura pubblicistica non esplica effetti ai fini della interruzione e sospensione dell'obbligo tributario.


La Consulta ha promosso le disposizioni regionali, fornendo un'interpretazione che potrà adeguarsi ad altre norme regionali analoghe (Piemonte, Lazio, Basilicata e Provincia autonoma di Bolzano) e precisando altresì la differenza con quella delle Marche che era stata, invece, bocciata nella sentenza n. 288/2012.


Questo perchè l'art. 5, comma 37, del d.l. n. 953 del 1982 precisa che in caso di indisponibilità del veicolo conseguente a provvedimento dell'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione fanno venir meno l'obbligo del pagamento del tributo per i periodi d'imposta successivi a quello in cui è stata effettuata l'annotazione nei registri appositi.


Molte Regioni, invece, hanno ritenuto assurdo che il fermo fiscale esentasse i morosi dal pagamento del tributo per tutto il periodo in cui rimanevo tali e per questo è stata cancellata l'esenzione. Le competenti CTP avevano ritenuto che le leggi di Toscana (articolo 8-quater, legge regionale 49/2003) ed Emilia-Romagna (articolo 9, legge regionale 15/2012) fossero in contrasto con gli artt. 117, comma 2, lettera e) e 119, comma 2, della Costituzione. Al proposito si richiama proprio il precedente della Regione Marche.


Tuttavia, quanto all'art. 10 della legge della Regione Marche n. 28 del 2011, i giudici sostengono che questa normativa si poneva frontalmente in contrasto con la riferita norma statale di esenzione, disponendo esattamente il contrario, e cioè che "la disposizione del fermo amministrativo o giudiziario di beni mobili registrati non esenta dall'obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale".


È questa la ragione per cui, prosegue la sentenza, ne è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale, in quanto "la Regione, con riferimento alla tassa automobilistica che […] si qualifica come tributo proprio derivato […] non può escludere esenzioni […] già previste dalla legge statale".

Fermo fiscale: resta dovuto il bollo auto


Per la Consulta, tuttavia, si tratta di faccenda diversa rispetto a quella delle leggi regionali di cui è causa: il "fermo amministrativo" è propriamente, infatti, il fermo del veicolo disposto dall'Autorità di pubblica sicurezza ovvero dalla Polizia stradale o comunale.


Ai sensi dell'art. 214 (Fermo amministrativo del veicolo), del Nuovo codice della strada si tratta di misura accessoria, unitamente ad altre sanzioni, conseguente a gravi violazioni di norme dello stesso codice. Diverso è, invece, il fermo cosiddetto fiscale, al quale non poteva evidentemente riferirsi la norma di esenzione del 1982, in quanto questo è stato introdotto solo successivamente dal decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, come misura di garanzia del credito di enti pubblici e non come sanzione conseguente a violazione di norme del codice della strada.


Più propriamente, si legge nella sentenza, trattasi "in questo caso di una misura cautelativa provvisoria, con effetti indiretti di conservazione della garanzia patrimoniale" e che non comporta la materiale sottrazione della vettura alla disponibilità del proprietario, nonostante questa non possa essere utilizzata; anzi, neppure non gli viene impedito di trasferirla a terzi con atto di alienazione (con traslazione, ovviamente, del vincolo). Infine, in caso di elusione del divieto di circolazione, si applica di una sanzione pecuniaria al proprietario, ma non anche al sequestro del mezzo.


Le disposizioni della Regione Marche, invece, si riferivano espressamente al fermo amministrativo, a differenza delle leggi regionali impugnate dai giudici a quibus: in sostanza, l'esclusa sospensione dell'obbligo di pagamento della tassa automobilistica durante il periodo di fermo della vettura disposto dall'agente della riscossione non si pone in contrasto con la esenzione dal tributo (nella diversa ipotesi di fermo disposto dall'autorità amministrativa o da quella giudiziaria) prevista, in via di eccezione, dal d.l. n. 953 del 1982, e rientra, invece, nella regola (innovativamente introdotta dallo stesso) che vuole quel tributo correlato non più alla circolazione, ma alla proprietà del mezzo.

Corte Costituzionale, sent. n. 47/2017

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