Per integrare il reato ex art. 659 c.p. occorre dimostrare che le vibrazioni disturbino un numero indeterminato di persone

Avv. Rosario Dolce - Il problema delle immissioni rumorose, se notturne e provenienti da locali di intrattenimento, è molto avvertito nei condomini degli edifici perché incide sulla serenità e sulla qualità della vita di ciascuno dei partecipanti.

Tenere la musica ad alto volume per tutta la notte, sino alle quattro del mattino, può integrare l'elemento materiale del reato del disturbo di cui all'articolo 659 del Codice penale, a mente del quale: chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda sino a 309 euro .

La norma, in particolare, prevede due autonome fattispecie di reato. L'elemento distintivo, tra di esse, è dato dalla fonte del rumore prodotto: quando il rumore provenga dall'esercizio di una professione o di un mestiere rumorosi (come quella che svolge all'interno di un pub e/o di un ristorante con musica dal vivo), la condotta viene fatta rientrare nella previsione del secondo comma dell'articolo 659, per effetto della esorbitanza rispetto alle disposizioni di legge o alle prescrizioni dell'autorità, presumendosi la turbativa della pubblica tranquillità; viceversa, nel caso in cui le vibrazioni sonore non siano causate dall'esercizio dell'attività lavorativa, ricorrerebbe l'ipotesi di cui all'articolo 659 comma 1, per la quale occorre che i rumori superino la normale tollerabilità ed investano un numero indeterminato di persone, disturbando le loro occupazioni o il riposo (Cassazione Penale, Sez. 1, 17.12.1998, n. 4820/99, Marinelli, Rv. 213395).

Mentre il primo comma della norma è, dunque, volto a tutelare il riposo e la tranquillità del vicinato e richiede l'accertamento concreto del disturbo arrecato, il secondo comma, invece, prescinde dalla verificazione della misura del disturbo, integrando un'ipotesi di presunzione legale di rumorosità, al di là dei limiti tempro-spaziali e/o delle modalità di esercizio imposto dalla legge, dai regolamenti o da altri provvedimenti adottati dalle competenti autorità (così anche Cassazione Penale, Sez. 1, 12.6.2012, n. 39852, Minetti, Rv. 253475).

Sulla scorta di tali premesse, la Corte di Cassazione, Sezione III Penale, con la sentenza del 5 - 20 giugno 2016, n. 25424 , ha stabilito che nel caso cui i rumori provengano da un locale (abilitato) in cui si svolga uno spettacolo musicale, per poter applicare comunque la fattispecie del reato di cui all'articolo 659 occorre in ogni caso dimostrare che le vibrazioni prodotte siano in grado di disturbare un numero indeterminato di persone, così da soddisfare il requisito della «turbativa della pubblica tranquillità». Se tale prova non venga raggiunta in giudizio, il titolare del locale in cui si è svolto lo spettacolo musicale va assolto perché «il fatto non sussiste».

Avv. Rosario Dolce

Membro di Accademia Confamministrare

Comitato Scientifico di Confamministrare


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