Se l'attività è autorizzata a utilizzare strumenti musicali e di diffusione sonora, va considerata esercizio di un mestiere rumoroso

di Valeria Zeppilli - Quando il gestore del bar è autorizzato a fare musica sino a tarda notte, non sussiste il reato di disturbo alla quiete pubblica se esso supera i limiti imposti dalla legge in materia di emissioni rumorose.

In tal caso, la sua attività deve essere, infatti, considerata come esercizio di un mestiere rumoroso, con la conseguenza che l'unica pena applicabile sarà quella amministrativa prevista dall'articolo 10 della legge quadro sull'inquinamento acustico.

Con la sentenza numero 34920/2015 di ieri (qui sotto allegata), infatti, i giudici della Corte di Cassazione hanno innanzitutto specificato che l'attività di un bar autorizzato a rimanere aperto sino a tardi e ad utilizzare strumenti musicali e di diffusione sonora va classificata come esercizio di un mestiere rumoroso, in quanto l'utilizzo di tali strumenti è connesso e indispensabile all'esercizio dell'attività autorizzata.

Gli Ermellini hanno poi spiegato che, in caso di disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone, non sempre l'esercizio di un'attività o di un mestiere rumoroso rileva penalmente: esso, infatti, può integrare, a seconda dei casi, l'illecito amministrativo di cui alla legge quadro sull'inquinamento acustico o il reato di cui al secondo comma dell'articolo 659 del codice penale.

Nel dettaglio, si avrà solo illecito amministrativo quando, come nel caso sottoposto all'attenzione della Corte, il disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone derivi dal superamento dei limiti massimi o differenziali di emissione del rumore fissati dalle leggi o dai provvedimenti amministrativi.

Nel caso in cui, viceversa, i rumori molesti violino disposizioni di legge o prescrizioni dell'autorità diverse da quelle relative ai valori limite di emissione sonora, la condotta avrà rilevanza penale.

Con l'occasione, la Cassazione ha poi chiarito che nel caso (diverso da quello sottoposto alla sua attenzione) in cui la turbativa provenga da emissioni sonore non strettamente connesse all'attività autorizzata, il riferimento andrà al reato di cui al primo comma dell'articolo 659 c.p. e sarà necessario verificare il concreto disturbo arrecato.

N.b.: La sentenza in esame non esclude altre possibili forme di tutela (come ad esempio la tutela in sede civile).
Si veda in proposito questa guida: Tutela civile e penale contro le immissioni di rumore

Vedi allegato
Valeria Zeppilli

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