Nota di commento alla sentenza della Corte di Cassazione n. 25552/2016
Avv. Francesco Pandolfi - In una materia così complessa facciamo luce con una sentenza della Corte di Cassazione. Gli Ermellini hanno preso spunto dalla differenza che intercorre tra invalido civile e invalido di guerra in relazione alle indennità di accompagnamento previste ex lege, per affermare che l'ordinamento non prevede l'estensione ai ciechi civili dell'insieme di norme e misure di assistenza stabilite in favore degli invalidi di guerra.


Perché questa distinzione?


Semplicemente per il fatto che le invalidità in occasione di guerra sono appunto conseguenza di un fatto bellico, ciò che comporta evidentemente una componente risarcitoria, estranea all'ipotesi dell'invalidità civile.


Il caso


Un breve preambolo.

La questione si è posta in virtù di un ricorso proposto al fine di ottenere l'accertamento del diritto ad ottenere l'equiparazione della misura dell'indennità di accompagnamento percepita quale cieco civile assoluto a quella prevista per i grandi invalidi di guerra.

In primo grado il Tribunale accoglie, in appello la Corte respinge, osservando che l'Inps ha già corrisposto all'appellato l'indennità di accompagnamento nella misura base pari a quella accordata ai ciechi per causa di guerra (oltre all'adeguamento automatico), senza poter riconoscere altra prestazione e/o altri importi.

La Cassazione condivide l'orientamento del Giudice di secondo grado.


La situazione normativa


La materia è complessa ed è regolata da un sistema di norme.


1) legge n. 682/79 art. 1: equipara la misura base dell'indennità di accompagnamento in favore dei ciechi civili assoluti all'analoga indennità prevista per i grandi invalidi di guerra,


2) legge n. 165/83: ha ribadito tale equiparazione di base,


3) legge n. 656/86 art. 3: ha dettato nuove misure mensili dell'indennità di accompagnamento per gli invalidi di guerra, dal 1 gennaio 1985 e dal 1 gennaio 1986,


4) legge n. 508/88: fissa l'importo dell'indennità di accompagnamento erogata ai ciechi civili assoluti, comprendendo l'adeguamento automatico,


5) legge n. 289/90: prevede un aumento mensile all'indennità,


6) legge n. 429/91: con decorrenza 1° marzo 1991 l'indennità di accompagnamento civile è stabilita in misura uguale all'indennità di assistenza ed accompagnamento spettante ai ciechi per causa di guerra; si applicano inoltre i meccanismi di "adeguamento automatico".


In pratica


L'equiparazione dei due tipi di indennità esiste solo sul piano della misura e dell'adeguamento automatico, non comporta l'estensione ai civili del complesso sistema di assistenze approntate per gli invalidi di guerra (che comprendono l'assegno integrativo sostitutivo della prestazione di accompagnatori militari).


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Francesco Pandolfi
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Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
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