Per la Cassazione, solo se a danno dello stesso scatta l'aggravante

di Marina Crisafi - Non è aggravato lo stalking commesso contro il coniuge in presenza del figlio ma non ai suoi danni. Lo ha ricordato la Cassazione, con la sentenza n. 574/2017 (qui sotto allegata), accogliendo il ricorso di un uomo condannato, fra le altre cose, per il reato di cui all'art. 612-bis c.p., per gli atti persecutori commessi contro la propria moglie alla presenza del proprio figlio minore.

L'uomo impugnava la sentenza del tribunale, contestando l'applicazione dell'aggravante di cui al comma 3 e sostenendo che nella vicenda non ricorresse la condotta aggravata prevista dalla norma.

Per gli Ermellini, il ricorso è fondato.

La contestazione dell'aggravante ex comma 3 dell'art. 612-bis c.p. prevede, ricordano infatti, che la condotta per essere aggravata debba "essere commessa in danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza ovvero di una persona con disabilità".

Nel caso di specie, invece, come risulta dalla stessa lettura del capo di imputazione, concludono, la condotta contestata all'imputato contro il coniuge era solo "alla presenza del minore" ma non in suo danno.

Da qui l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Cassazione, sentenza n. 574/2017

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