Per la Cassazione la soglia di imputabilità va calcolata ad anno solare

di Lucia Izzo - La depenalizzazione non "salva" il datore di lavoro dalla condanna per l'omessa contribuzione per le somme residue, oltre la soglia del 10mila euro, solo perchè il reato si è prescritto. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, terza sezione penale, nella sentenza n. 53722/2016 (qui sotto allegata).


Va ritenuto inammissibile, per la Corte di legittimità, il ricorso del datore di lavoro imputato per omesso versamento delle ritenute previdenziali per i lavoratori dipendenti e condannato, in appello, a tre mesi di carcere e 300 euro di multa.


Il ricorrente richiama l'art. 2 del D.Lgs. 67/14, il quale avrebbe conferito al Governo delega per la depenalizzazione delle fattispecie previste dall'art. 2 della L. 638/83 di importo inferiore ad euro 10mila e rileva come parte delle sue condotte non superassero tale limite e ritenendole, dunque, sottratte alla punibilità.


Motivo per gli Ermellini ritengono inammissibile: la questione può dirsi oggi superata per effetto dell'avvenuta attuazione della legge delega attraverso il d.lgs. n. 8/2016, il cui art. 3, comma 6, novellante l'art. 2, comma 1 bis del d.l. 463/1983, ha fissato la soglia di punibilità in ragione di euro 10mila rapportati ad anno solare


Ne consegue che laddove, come nel caso in esame, per una parte delle condotte riferite ad un determinato anno solare (nella specie 2007) sia stata pronunciata declaratoria di estinzione dei reati per maturata prescrizione, quelle residue riferite al medesimo anno, ancorché contenute (come nel caso di specie) entro i limiti di euro 10mila, continuano a mantenere rilevanza penale in quanto la soglia di punibilità va calcolata per anno solare senza che possano assumere rilievo eventuali estinzioni dei reati commessi in quello stesso anno per cause diverse come la prescrizione. 


Questa è la chiara ratio legis evincibile dal testo normativo, posto che con il termine "annui" il legislatore ha inteso chiarire il riferimento all'anno solare globalmente inteso ed alle singole omissioni di versamento commesse in quello stesso anno.


Quanto alla responsabilità penale dell'imputato relativa alla prova documentale dei modelli DM 10, che la difesa reputa inidonei a dimostrare l'effettiva corresponsione degli stipendi ai dipendenti, la Cassazione ne sottolinea invece la piena idoneità.


Essi, quindi, in assenza di elementi contrari, valgono come prova piena (e non come mero indizio) della effettiva corresponsione delle retribuzioni, anche perché provenienti dall'imputato e dunque aventi una valenza ricognitiva della situazione debitoria esposta.


Stante la particolare valenza probatoria di tale documentazione, ne deve essere accertata, al di là di ogni ragionevole dubbio, l'effettiva esistenza e il suo invio all'INPS da parte del datore di lavoro: il che significa, spiegano i giudici che, per un verso, debba essere l'accusa e non l'imputato con inammissibile inversione dell'onere dimostrativo, a provare detta circostanza e che, in ogni caso, deve essere accertato che le denunce presentate dall'imputato all'INPS con il mod. DM 10 contengano anche l'indicazione delle retribuzioni e dei periodi cui esse si riferiscono. Nel caso in esame la pubblica accusa ha fornito la dimostrazione documentale relativa agli esborsi sicché la censura dedotta non ha alcun fondamento. 

Cass., III sez. pen., sent. 53722/2016

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