Il Garante dà il via libera al "badge virtuale" ma solo se su base volontaria e con determinate garanzie per il lavoratore

di Marina Crisafi - Il datore di lavoro potrà installare sullo smartphone dei dipendenti "fuori sede" un'app per timbrare il cartellino potendo controllare così la regolarità delle presenze. A dare il via libera è il Garante della Privacy (con il provvedimento n. 350/2016 diffuso nella newsletter del 10 ottobre scorso e qui sotto allegato) per il quale tale strumento di controllo non lede la riservatezza dei lavoratori, se utilizzato nel rispetto di alcuni paletti.

In particolare, è fondamentale che vi sia la volontà del lavoratore, il quale potrà anche optare per i sistemi tradizionali. E che, una volta ricevuto il consenso, l'app in ogni caso segnali al dipendente quando il servizio di geolocalizzazione è in funzione.

La vicenda

A dare origine alla vicenda, è la richiesta inoltrata da due società, appartenenti a un gruppo che si occupa di ricerca, selezione e somministrazione di lavoro a tempo determinato. Le aziende, avendo impiegati operanti presso ditte satelliti o svolgenti attività fuori sede facevano presente la necessità di avere uno strumento di monitoraggio per le ore lavorative.

E il parere dell'authority della privacy al cartellino virtuale è positivo, ma, in applicazione della disciplina sul c.d. "bilanciamento di interessi", solo in presenza di determinate condizioni, dalla stessa dettate.

I limiti al "badge virtuale"

L'app "marcatempo" potrà essere installata dall'azienda che ne ha necessità sugli smartphone dei propri dipendenti e funzionerà come una specie di badge virtuale, timbrando con un "tocco" l'inizio e la fine della giornata lavorativa.

Tenendo conto che i sistemi di geolocalizzazione non sono precisissimi, l'azienda dovrà progettare l'applicazione con un margine di tolleranza adeguato.

Inoltre, tra i limiti imposti dal Garante, vi è quello del diritto del lavoratore di sapere quando il sistema è attivo: ciò dovrà essere reso ben visibile sullo schermo dello smartphone attraverso un'icona che indica al dipendente che la geolocalizzazione è in funzione.

Altro paletto importante riguarda la "volontarietà" dell'installazione: il lavoratore, infatti, può ben rifiutarsi, continuando a timbrare il cartellino tradizionale quando arriva e quando esce dal posto di lavoro.

Quanto al trattamento dei dati, infine, negli archivi elettronici aziendali potranno essere conservate soltanto alcune informazioni (orario e uscita di lavoro; se la persona è stata individuata o meno sulla sede di lavoro; ecc.), ma non potranno essere immagazzinate altre informazioni: come ad esempio, neanche accidentalmente, i contenuti presenti sul dispositivo (se di proprietà del lavoratore), la posizione successiva del lavoratore.

Le società che adotteranno l'app, infine, dovranno garantire le misure di sicurezza previste dalla legge per preservare i dati ricevuti nonché impedire l'accesso agli stessi da parte di persone non autorizzate.

Garante Privacy, provvedimento n. 350/2016

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