Spetta al Comune e non al conducente comunicare al Pra il cambio di residenza

di Lucia Izzo - Non paga alcuna multa il conducente che ha cambiato residenza senza averlo comunicato al PRA: non è onere che grava sull'interessato quello di rendere noto il trasferimento, ma spetta al Comune, mentre la Motorizzazione civile dovrà provvedere a inviare al proprietario il tagliando necessario per aggiornare l'indirizzo sul libretto di circolazione. Tuttavia, è necessario che il cittadino, nel compilare il modulo all'anagrafe, abbia indicato la targa dell'auto o del motoveicolo così da consentire all'ente locale la trasmissione all'ufficio.


Lo ha precisato il Tribunale di Napoli, decima sezione civile, nella sentenza n. 597/2016 che ha respinto il ricorso promosso dall'ex Provincia, oggi Città Metropolitana, confermando la decisione del Giudice di Pace che ha annullato il verbale elevato al cittadino dalla polizia per violazione dell'art. 94, commi 2 e 3, del Codice della Strada.


Sono da ritenersi fondate le doglianze dell'attore che si era opposto al verbale in primo grado: infatti, quando il cittadino cambia residenza e chiede che la banca dati PRA sia aggiornata, dovrà poi essere il Comune a provvedere d'ufficio alla comunicazione online ex art. 247 del regolamento di attuazione del codice della strada.


Lo stesso Ministero dell'Interno, con apposita circolare, ha chiarito che al cittadino risulta sufficiente la sola indicazione, nel modulo dell'anagrafe, degli estremi identificativi del mezzo, così che il Pubblico Registro Automobilisto sia in grado di aggiornare la carta di circolazione.


Un assunto confermato anche dalla Corte di Cassazione (sent. 16185/2009) secondo cui non residua in capo all'automobilista che abbia adempiuto tale onere alcun obbligo aggiuntivo.


Tuttavia, precisa il giudice, va corretta la motivazione del giudice a quo nella arte in cui ha stabilito che all'epoca in cui motociclista era stato multato pendeva ancora il termine di 60 giorni per aggiornare in libretto, mentre in realtà erano passati tre anni.

In definitiva, tuttavia, il ricorso va respinto in quanto l'ente non è riuscito a dimostrare che il motociclista non avesse indicato la targa del proprio veicolo all'atto del cambio di residenza all'anagrafe.



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