La guida legale con fac-simile di lettera per la richiesta di danni e dell'atto di citazione
Avv. Laura Bazzan - In caso di incidente stradale, taluni accorgimenti permettono di snellire la procedura per il risarcimento, altri sono indispensabili ai fini dell'individuazione delle responsabilità civili e delle eventuali responsabilità penali. Di seguito una breve guida con i passaggi essenziali per capire cosa fare dopo essere stati coinvolti in un sinistro.

Gli adempimenti preliminari

Dopo aver verificato che non vi siano feriti, o essersi occupati di prestar loro assistenza, è necessario provvedere alla messa in sicurezza del luogo in cui si è verificato il sinistro. Se possibile, per salvaguardare l'integrità della scena dell'incidente senza disperdere le tracce utili per l'accertamento delle responsabilità, così come previsto dall'art. 189 C.d.S., è consigliabile scattare delle fotografie per rappresentare esattamente la posizione dei mezzi coinvolti e i danni da essi subiti, avendo cura di includere una panoramica della strada, nonché eventuali tracce di frenata o della collisione sul manto stradale, le condizioni atmosferiche e tutti quegli elementi che successivamente potrebbero non essere più presenti, come lavori, detriti, depositi e buche.

Nel caso in cui vi siano testimoni che hanno assistito alla dinamica dei fatti, è buona norma appuntarsi le loro generalità ed un recapito telefonico.

È possibile provvedere alla rimozione dei veicoli coinvolti per non arrecare intralcio alla circolazione ogniqualvolta non vi siano feriti o danni gravi alle cose, in caso contrario, va richiesto l'intervento del servizio sanitario e delle forze dell'ordine. Nell'attesa, il pericolo deve essere segnalato agli altri utenti della strada per mezzo dei dispositivi di sicurezza, indossando il giubbotto rifrangente e posizionando il triangolo mobile al di fuori dei centri abitati.

L'intervento delle forze dell'ordine

Quando non si possa provvedere alla rimozione dei veicoli per oggettiva impossibilità o per conflittualità sulla dinamica dei fatti, è doveroso richiedere l'intervento delle forze dell'ordine (carabinieri, polizia o polizia municipale). A seguito dell'intervento, gli agenti provvederanno ad effettuare tutti gli opportuni rilievi per appurare le modalità del sinistro e predisporre il relativo verbale. Per il migliore espletamento di tali incombenti, è utile indicare loro gli eventuali testimoni del sinistro.

La compilazione del modulo di constatazione amichevole

Il conducente di un veicolo coinvolto in un sinistro non può rifiutarsi di fornire le proprie generalità ai danneggiati, ma può rifiutarsi di sottoscrivere il CAI in modalità congiunta all'altro conducente (cd. modulo blu o modello CAI).

Quando il CAI compilato in ogni sua parte (data, ora e luogo dell'incidente; nome, cognome e codice fiscale dei contraenti/assicurati, dei conducenti e dei trasportati; nome, cognome e codice fiscale

dei proprietari dei veicoli; numero di polizza e targa dei veicoli coinvolti; danni riportati; circostanze del sinistro e rappresentazione grafica delle modalità del sinistro) è firmato congiuntamente da entrambi i conducenti, quanto in esso dichiarato si presume vero fino a prova contraria ex art 143 Cod. ass. è opportuno, pertanto, verificare attentamente in contenuto prima di sottoscrivere. La doppia sottoscrizione permette di accelerare la procedura di risarcimento a 30 giorni.

Se, invece, le modalità del sinistro sono controverse e il modulo non è stato firmato da entrambe le parti, il modulo della (mancata) constatazione amichevole diverrà una semplice segnalazione di sinistro.

Se non disponibile al momento dell'incidente, il modulo blu può essere sottoscritto successivamente ma va sempre inoltrato alla compagnia entro il termine di tre giorni dal sinistro.

La denuncia di sinistro e la richiesta di risarcimento

Anche qualora si ritenga di non avere alcuna responsabilità nella causazione del sinistro, è bene inviare alla propria compagnia assicurativa una lettera di denuncia entro tre giorni dalla data in cui si è verificato il sinistro stesso, e per conoscenza anche alla compagnia di controparte. Tale comunicazione può essere effettuata con lettera raccomandata a/r, raccomandata a mani, via fax o posta elettronica. La denuncia deve contenere: data, ora e luogo del sinistro, estremi delle polizze interessate e targa dei veicoli coinvolti, generalità dei conducenti, descrizione delle modalità dell'evento precisando se c'è stato intervento della pubblica autorità e se vi sono testimoni, entità presunta del danno. Alla denuncia vanno allegati il modulo blu, le eventuali testimonianze o il verbale delle forze dell'ordine, il preventivo per la riparazione del veicolo e, se vi sono lesioni fisiche, la documentazione medica e quella attestante il reddito.

È opportuno manifestare nella denuncia anche la propria disponibilità all'accertamento dell'entità del danno da parte di un perito, indicando i giorni e gli orari in cui è possibile esaminare il mezzo. Solo dopo l'esame del perito sarà possibile provvedere alla riparazione del veicolo. La denuncia vale quale messa in mora e richiesta di risarcimento quando contiene, altresì, l'invito alla compagnia assicuratrice a provvedere al risarcimento di tutti i danni patiti dall'assicurato.

Qualora la compagnia assicuratrice ritenga la denuncia incompleta, entro 30 giorni dalla suo ricevimento, deve invitare l'assicurato a provvedere all'integrazione dei dati e/o documenti mancanti. Entro lo stesso termine, la compagnia può contestare l'applicabilità della procedura diretta.

Il risarcimento c.d. diretto

La procedura di risarcimento diretto, che prevede l'inoltro della richiesta di risarcimento alla propria compagnia di assicurazione, può essere applicata quando il sinistro si è verificato in Italia, nella Repubblica di San Marino o nello Stato del Vaticano, ha coinvolto non più di due veicoli entrambi identificati, assicurati ed immatricolati in Italia e ha determinato danni alle sole cose, ovvero danni alle persone di lieve entità (danno biologico inferiore al 9%), a patto che l'assicurato-danneggiato non sia responsabile del sinistro o ne sia responsabile solo in parte.

È possibile ricorrere a tale procedura è anche in assenza di firma congiunta dei due conducenti sul modulo CAI.

La procedura tradizionale

La richiesta di risarcimento danno va inoltrata alla compagnia assicurativa del veicolo responsabile del sinistro quando non è possibile avvalersi del risarcimento diretto (sinistro verificatosi fuori dall'Italia, dalla Repubblica di San Marino o dallo Stato del Vaticano; sinistro con più di due veicoli coinvolti; sinistro in cui almeno un veicolo abbia targa straniera; sinistro con danni alla persona di non lieve entità; sinistro in assenza di collisione materiale tra veicoli; sinistro con ciclomotore privo di targa).

Il terzo trasportato, per ottenere il risarcimento dei danni da sinistro, deve promuovere la procedura ordinaria nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo in cui si trovava a bordo al momento del sinistro ex art. 148 cod. ass. Se il danno riportato supera il massimale minimo di legge, la parte eccedente può essere richiesta all'assicurazione del responsabile, sempre che quest'ultimo sia assicurato per un massimale superiore a quello minimo di legge.

Tempi e fasi di questa procedura sono uguali a quelli del risarcimento diretto.

L'offerta di liquidazione

Una volta ricevuta la richiesta di risarcimento, la compagnia è tenuta a formulare un'offerta di risarcimento entro 60 giorni per danni alle cose (o 30 giorni in caso di CAI a firma congiunta per la sola procedura diretta) ed entro 90 giorni per danni alle persone. Se la compagnia intende rifiutare il risarcimento, è tenuta ad inviare una lettera raccomandata a/r con le motivazioni entro 30 giorni.

Quando la proposta è accettata, la somma liquidata a titolo di risarcimento deve essere corrisposta entro 15 giorni. Se la proposta non è satisfattiva, il danneggiato può dichiarare di trattenere l'importo in acconto sulla maggior somma dovuta.

Poiché ai sensi dell'art. 2947 c.c. il diritto al risarcimento del danno da sinistro stradale si prescrive in due anni dal giorno dell'incidente, quando non sia stato conseguito l'integrale risarcimento, conviene inviare alla compagnia assicurativa una lettera interruttiva entro tale termine.

L'invito alla stipula di una convenzione assistita

Se la compagnia rifiuta l'indennizzo o non è stato possibile trovare un accordo sull'entità dello stesso, è necessario invitare formalmente la compagnia assicurativa a stipulare una convenzione di negoziazione assistita da avvocati. Si tratta di una condizione di procedibilità per l'azione giudiziaria.

Se nel corso dell'incontro si raggiunge l'accordo, questo vale come titolo esecutivo.

L'azione in giudizio

Se la compagnia abbia dichiarato di non voler prendere parte all'incontro, non abbia comunicato la propria volontà di partecipare, ovvero pur avendo partecipato non sia stato raggiunto l'accordo con il danneggiato, non resta che agire in giudizio. Qui sotto un fac-simile dell'atto di citazione per il risarcimento del danno derivante da sinistro stradale ex art. 149 cod. ass.

Vedi anche: La lettera per la richiesta di risarcimento da incidente stradale

Fac-simile di atto di citazione

GIUDICE DI PACE DI __________

Atto di citazione

Il sig. _________, nato a __________ il _______ e residente in _______________ (C.F. ___________), rappresentato e difeso dall'avv. ___________ (C.F. ___________; pec _________), giusta procura a margine del presente atto, con studio in ___________ ove elegge domicilio, il quale dichiara di voler ricevere ogni comunicazione al numero di fax ________ o al sopra indicato indirizzo di posta elettronica certificata,

Premesso che:

- il giorno ______ alle ore _____, in località ________, il veicolo_______ targato _________ di proprietà del sig. __________ e condotto dal medesimo, assicurato ___________, mentre percorreva la via, azionava l'indicatore di direzione per svoltare in via ___________ e veniva urtato da tergo dal veicolo ___________ targato __________ di proprietà e condotto dal sig. ___________ assicurato ______________ che sopraggiungeva nella medesima direzione di marcia (doc. 1);

- tale veicolo, pertanto, determinava una situazione di pericolo in violazione dell'art.140 del C.d.S., che impone agli utenti della strada di comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale, nonché dell'art.149 c. 1 C.d.S. a mente del quale "durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono";

- in conseguenza dell'urto, l'attore riportava danni alla propria persona che lo costringevano a recarsi presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di __________, ove gli veniva diagnosticata una distorsione del rachide cervicale con prognosi iniziale di ___________ giorni (doc. 2). L'attore riportava, altresì, danni al paraurti posteriore del proprio veicolo per un importo di euro _______ (doc. 3);

- stante il persistente stato patologico, il sig. __________ si vedeva costretto a sottoporsi a visita del proprio medico curante in data _____ e, successivamente, a visita specialistica in data ______, a seguito della quale gli venivano prescritte terapie mediche e fisioterapiche con prolungamento della prognosi a ___ giorni (docc. 4-8). Con perizia medico-legale del ________, venivano accertate lesioni per complessivi ___ giorni, di cui ___ con inabilità temporanea al ___ e ___ con inabilità permanente al ___ (doc. 9);

- gli esborsi ad oggi sostenuti per le spese mediche ammontano ad euro ________ (doc. 10);

- con lettera raccomandata a/r del ______, l'attore provvedeva a denunciare il sinistro alla propria compagnia assicuratrice, chiedendo il risarcimento di tutti i danni subiti (doc. 11);

- tale missiva non sortiva effetto pratico alcuno, di talché in data ___________ l'attore provvedeva ad inoltrare alla medesima compagnia assicuratrice formale invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita da avvocati al fine di trovare un accordo sul risarcimento (doc. 12);

- neppure tale iniziativa sortiva l'effetto sperato e anzi la compagnia assicuratrice dichiarava di non voler aderire all'invito (doc. 13);

- al sig. ________, pertanto, non resta che agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, essendo ormai decorsi i termini di cui agli artt. 148-149 cod. ass. e non avendo l'assicurazione provveduto a versare alcuna somma a titolo di risarcimento né formulato alcuna proposta risarcitoria pur senza nulla eccepire quanto all'an debeatur.

Tutto ciò premesso, il sig. ________ ut supra rappresentato e difeso

CITA

La compagnia ________ (C.F. e P.Iva _________), con sede legale in _______ via _______, in persona del legale rappresentante pro tempore, a comparire innanzi al Giudice di Pace di _________ all'udienza del _______, ore di rito, con invito a costituirsi nei termini e nei modi di cui all'art. 319 c.p.c., con l'avvertimento che in caso di mancata costituzione si procederà comunque nell'istruzione della causa, previa dichiarazione di contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI:

Voglia Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, così provvedere:

Nel merito: accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa è avvenuto per esclusiva responsabilità del sig. _________ e per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento danni, in favore dell'attore, della complessiva somma di euro _________, o nella diversa somma di giustizia nei limiti di competenza del giudice adito.

Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre a IVA e CPA come per legge.

In via istruttoria: si chiede disporsi CTU medico-legale sulla persona dell'attore al fine di valutare la natura e l'entità delle lesioni.

Si offrono in comunicazione i seguenti documenti:

1) modulo CAI;

2) referto medico;

3) fattura carrozzeria;

4-8) documentazione medica;

9) perizia medico-legale;

10) spese mediche;

11) lettera di denuncia sinistro;

12) lettera di invito alla negoziazione assistita;

13) lettera di rifiuto della negoziazione.

Con ogni più ampia riserva nel merito e istruttoria.

Ai sensi del d.p.r. 115/02 e successive modifiche si dichiara che il valore della presente causa è di € _________.

_________, lì _________

Avv. ___________


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