"La contravvenzione al foglio di via obbligatorio, di cui all'art. 2, legge 27 dicembre 1956 n. 1423, può realizzarsi sia non ottemperando all'ordine di rimpatrio - e in tal caso ha natura id reato omissivo istantaneo che si consuma con la scadenza del termine entro il quale il soggetto avrebbe dovuto raggiungere il luogo di destinazione - sia facendo ritorno non autorizzato nel comune da cui sia stato disposto l'allontanamento. In tale ipotesi la condotta ha natura di reato permanente, perdurando lo stato antigiuridico per tutto li tempo del soggiorno nel luogo vietato (Sez. 1, n. 1366 del 2/10/1997)". Lo ha chiarito la prima sezione penale della Cassazione con sentenza n. 32385/2024 (sotto allegata) esprimendosi sul ricorso di un imputato condannato per aver violato il foglio di via obbligatorio emesso dal questore di Bologna.
La Cassazione gli dà ragione e ritiene il ricorso fondato soltanto quanto alle doglianze relative al profilo dell'unicità del reato.




