Chi si allontana senza pagare rischia una querela per insolvenza fraudolenta

di Lucia Izzo - Il nostro ordinamento non fornisce una definizione esplicita del contratto d'albergo: nonostante la sua atipicità, questo rapporto consensuale ad effetti obbligatori nella pratica sociale è altamente diffuso (per approfondimenti: Il contratto d'albergo).

Il contratto ha forma libera e può essere concluso sia per iscritto, attraverso telegramma, fax, lettera cartaceo o elettronica, oppure verbalmente, di persona o telefonicamente, altrimenti è sufficiente un comportamento concludente. La più diffusa, in tempi recenti, è sicuramente la conclusione del contratto a distanza (via internet) o in generale fuori dai locali commerciali: va precisato che non è previsto dalla legge il diritto di recesso o ripensamento entro 14 giorni, chiaramente escluso dall'art. 59 del codice del consumo.

Dottrina e giurisprudenza sono divise circa il momento in cui il contratto d'albergo può ritenersi concluso: da un lato, si è ritenuta sufficiente la prenotazione del cliente, dall'altro, invece, questa è stata ritenuta un mero atto preparatorio dal quale possono sorgere obbligatori tra le parti.

In generale, tuttavia, si ritiene applicabile la regola prevista dall'art. 1326 c.c., ossia che il contratto si perfeziona quando chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.

Conseguenze diverse emergono se alla prenotazione si accompagna o meno il versamento di una caparra o dalla garanzia di una carta di credito.

La prenotazione pura e semplice, fa sorgere obbligazioni solo a carico dell'albergatore (tenere la camera a disposizione), mentre il cliente può decidere di usufruire o meno dei servizi o di cambiare idea, ma in tal caso si ritiene necessario, secondo correttezza (art. 1175 c.c.), di preavvisare della disdetta.

Spesso gli albergatori scelgono di tutelarsi con il c.d. time limit, un termine la cui inosservanza comporta l'automatica risoluzione del contratto e, sforato il quale, la camera non viene più tenuta a disposizione del cliente.

Diverso il caso di "prenotazione rafforzata" accompagnata dal versamento della somma o di una garanzia, poichè in questo caso il vincolo giuridico è bilaterale: l'albergatore è onerato a tenere la camera a disposizione e il cliente a presentarsi o, se previsto dal contratto, a disdire in termini prefissati.

Cosa succede, tuttavia, se il viaggiatore, effettivamente prende possesso della propria camera, eventualmente versando anche un acconto, ma alla fine del soggiorno non paga il conto?

Non si tratta di un mero inadempimento civile, poichè dal suo comportamento emerge anche un illecito penale, in particolare quello dell'insolvenza fraudolenta ex art. 641 c.p., come precisato dalla Corte d'Appello di Perugia nella recente sentenza 150/2015.

La fattispecie punisce "Chiunque, dissimulando il proprio stato d'insolvenza, contrae un'obbligazione col proposito di non adempierla".

Si tratta di un caso non infrequente che molti albergatori hanno dovuto affrontare: talvolta, il cliente ha goduto del soggiorno, nonché di parecchi extra, abbandonando poi la stanza approfittando di un momento di particolare confusione o di disattenzione; altre volte, invece, il viaggiatore a cui è stato richiesto il pagamento ha candidamente affermato di non avere la somma sufficiente per saldare.

Per ricadere nell'ipotesi prevista dal codice penale, tuttavia, deve sussistere un comportamento commissivo e consapevole del cliente, connotato da artifici e raggiri volti a far presumere la propria solvibilità.

Un caso diverso rispetto all'insolvenza fraudolenta, è quella determinata da eventi successivi e imprevisti, ad esempio non avere contanti sufficienti e non poter procedere al pagamento con mezzi alternativi, per mancanza o malfunzionamento dei mezzi tecnici all'uopo necessari (bancomat, carta di credito o assegno).

In quest'ultimo caso, a seguito della disponibilità del cliente di fornire i propri dati identificativi, il gestore potrà emettere fattura e attendere il successivo pagamento, e, laddove non venga pagato, agire giudizialmente per il recupero della somma.

Il reato previsto dall'art. 641 c.p, non prevede l'arresto in flagranza e neppure il fermo, così come non sono applicabili misure cautelari personali: dovranno esser le Forze dell'Ordine a recarsi in loco, identificare i soggetti e raccogliere la querela del gestore da cui potrà scaturire il processo penale successivo.

Non è possibile trattenere il cliente contro la propria volontà, altrimenti si rischia il reato di seguestro di persona, e neppure costringere ad esibire i necessari documenti per identificarlo, in quanto la legge dispone tale prerogativa soltanto per quanto rigaurda i Pubblici Ufficiali nell'esercizio delle proprie funzioni.

Se l'albergatore ha identificato il cliente al momento della presa in possesso della stanza, potrà procedere contro l'inadempiente o recuperando il credito in sede civile, oppure sporgendo querela per insolvenza presso la competente autorità giudiziaria.


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