Per forza maggiore si intende quel fatto umano o naturale al quale non può opporsi una diversa determinazione volitiva; per caso fortuito, invece, si intende un evento non evitabile con la normale diligenza


Per forza maggiore si intende quel fatto umano o naturale al quale non può opporsi una diversa determinazione volitiva; per caso fortuito, invece, si intende ogni evento non evitabile con la normale diligenza. E' quanto ha chiarito la quinta sezione penale della Cassazione, con sentenza n. 47550/2023, confermando, nei confronti di un uomo, la condanna d'appello per lesioni gravi a danno della convivente.


Soffermandosi sulla tardività del ricorso, la Corte ha chiarito la differenza tra i concetti di forza maggiore e caso fortuito, riportandosi alla consolidata giurisprudenza in materia.

"Costituisce causa di forza maggiore quel fatto umano o naturale al quale non può opporsi una diversa determinazione volitiva e che, perciò, è irresistibile, mentre si definisce caso fortuito ogni evento non evitabile con la normale diligenza e non imputabile al soggetto a titolo di colpa o dolo. Ciò che caratterizza, dunque, il caso fortuito è la sua 'imprevedibilità', mentre nota distintiva della forza maggiore è l'elemento della 'irresistibilità'" hanno affermato i giudici della S.C.

Connotazione comune ad entrambi è la "inevitabilità" del fatto (cfr. Cass. Sez. U, n. 14991/2006) e tanto - hanno aggiunto - "introduce il tema della ordinaria diligenza nell'affrontare l'esigenza di rispettare i tempi previsti dal legislatore per l'ordinato svolgimento delle attività processuali. Va, infatti, ribadito che, nel valutare se la mancata presentazione dell'impugnazione nei termini di legge, da parte dell'imputato o della difesa tecnica nel suo interesse, sia riconducibile a colpa o malizia, personale o professionale, della parte (intesa nella sua articolazione di imputato e difensore) ovvero a fattori esterni riconducibili alle nozioni di caso fortuito o forza maggiore, quando ricorrano peculiari o inusuali fattori esterni, il giudice deve in particolare dar conto dell'idoneità o meno di essi a consentire, con l'ordinaria diligenza un'utile ed efficace tempestiva presentazione dell'impugnazione".

Alla stregua di siffatta cornice, s'intende che - proseguono dal Palazzaccio - "in tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione, grava sul richiedente che adduce un'ipotesi di forza maggiore l'onere di provare il verificarsi di un impedimento assoluto, tale da rendere vano ogni sforzo umano, che derivi da cause esterne a lui non imputabili (Sez. 1, n. 12712 del 28/02/2020, Giglio, Rv. 278706 - 01). Per queste ragioni, si è ritenuto che integra un'ipotesi di causa di forza maggiore che giustifica la restituzione in termini, ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen., lo stato di malattia che sia di tale gravità da incidere sulla capacità di intendere e volere dell'interessato, impedendogli per tutta la sua durata (v. anche n. 51912/2019) qualsiasi attività (n. 23324/2016)".

Più in particolare, hanno concluso dichiarando inammissibile il ricorso, "si è precisato che non integra un'ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore rilevante ex art. 175, comma primo, cod. pen. l'impedimento fisico limitato al giorno di scadenza del termine, giacché è imputabile alla parte l'incapacità di organizzare i propri impegni in modo da neutralizzare il rischio di imprevisti dell'ultimo momento".


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