Quando il precetto è notificato congiuntamente al titolo esecutivo, va redatto di seguito al decreto ingiuntivo, come dispone l'art. 479 c.p.c., e notificato alla parte personalmente

La notifica del precetto

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Il decreto ingiuntivo è uno strumento giuridico molto utile, perché consente a chi è creditore di una somma di denaro di ottenere il pagamento in tempi brevi, invece di attendere le consuete lungaggini dei procedimenti ordinari.

Passaggio obbligato per ottenere il pagamento desiderato è la notifica al debitore dell'atto di precetto.

Il precetto è, tecnicamente, l'intimazione fatta al debitore di pagare quanto dovuto. Nel percorso che porta il creditore a far valere la sua pretesa, la notifica del precetto si pone come fase essenziale per l'esperimento del successivo pignoramento dei beni e della conseguente esecuzione forzata.

Per poter notificare il precetto, post riforma Cartabia, non è più è necessario che il decreto ingiuntivo sia munito di formula esecutiva, è sufficiente infatti, ai sensi del riformato comma 1 dell'art. 479 c.p.c, notificare il titolo esecutivo (decreto ingiuntivo) in copia attestata conforme e il precetto.

Il decreto non deve essere stato opposto entro 40 giorni dalla sua notifica al debitore oppure dev'essere provvisoriamente esecutivo, come avviene solitamente quando il credito è fondato su cambiale o assegno bancario o circolare.

Il precetto può essere notificato successivamente al titolo esecutivo, ma è anche possibile provvedere alla notifica congiunta dei due atti. In questo caso, il precetto deve essere redatto di seguito al decreto ingiuntivo, come dispone l'art. 479 c.p.c comma 3, e notificato alla parte personalmente.

Il contenuto dell'atto di precetto

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L'atto di precetto deve contenere alcuni elementi essenziali. Innanzitutto, è necessario che vi siano indicate le parti e la data della notifica del titolo esecutivo, se avvenuta in precedenza.

Inoltre, il precetto deve contenere l'avvertimento al debitore che, in difetto di pagamento entro dieci giorni dalla notifica dell'atto, si procederà, senza alcun ulteriore avviso, al pignoramento dei beni e quindi a esecuzione forzata.

Altro elemento necessario del precetto, a norma dell'art. 480 c.p.c., è l'avvertimento che il debitore può avvalersi dell'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice per porre rimedio alla situazione debitoria.

Se il precetto, inoltre, non contiene la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio da parte del creditore, l'atto rimane valido ma l'eventuale opposizione a precetto può essere proposta davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato.

Il precetto va sottoscritto personalmente dal creditore oppure dal difensore che lo assiste. Quest'ultimo, a norma dell'art. 125 c.p.c., è tenuto a indicare anche il proprio codice fiscale e il numero di fax.

I termini per pignorare

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La notifica del precetto fa decorrere il termine di 90 giorni, entro il quale il creditore può procedere al pignoramento dei beni mobili o immobili del debitore, oppure del suo conto in banca o del quinto dello stipendio o della pensione.

Il pignoramento può essere effettuato soltanto quando siano trascorsi dieci giorni dalla data di notifica del precetto.

Il mancato pignoramento entro il termine di 90 giorni fa perdere efficacia al precetto già notificato, ma non preclude al creditore il diritto di notificare un nuovo atto di precetto, che farà decorrere un nuovo termine di 90 giorni.

L'opposizione a precetto

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Al debitore è riconosciuto il diritto di opporsi al precetto, entro 20 giorni dalla notifica quando con l'opposizione vengano fatti valere vizi formali. Se invece si intende contestare l'esistenza stessa del debito, l'opposizione va fatta entro la fine dell'esecuzione.


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