Il trasgressore sarà tenuto a pagare un sovrapprezzo ma non incorre nella sanzione amministrativa prevista dal Codice della Strada. In allegato la sentenza

di Lucia Izzo - Chi parcheggia sulle strisce blu per un tempo maggiore rispetto a quello pagato e indicato sul ticket posizionato sul cruscotto, non può essere sanzionato per violazione del codice della strada: al trasgressore dovrà semplicemente essere applicato un sovrapprezzo in relazione al tempo di sosta "extra" di sosta rispetto a quello per cui ha già pagato.

Lo ha disposto il Tribunale di Treviso, sezione prima civile, nella sentenza n. 1069/2016 (qui sotto allegata) pubblicata il 21 Aprile.

Il ricorrente impugna la sentenza emessa dal Giudice di Pace che aveva rigettato la sua opposizione a sanzione amministrativa volta ad ottenere l'annullamento della multa, comminatagli con verbale nel quale gli veniva contestata la violazione dell'art. 157, commi 6 e 8, CdS, per aver lasciato il veicolo in sosta senza porre in funzione il dispositivo di controllo della durata della sosta, stazionando oltre l'orario di fine sosta indicato sul ticket esposto sul cruscotto.

L'attore aveva evidenziato che la permanenza nell'area di sosta oltre il tempo pagato avrebbe costituito mera inadempienza contrattuale, giustificando solo la richiesta del supplemento di prezzo e non violazione del CdS con conseguente applicazione di sanzione amministrativa: infatti, chiariva l'appellante, la concessione di aree per parcheggio a pagamento ad opera del Comune era da considerarsi attività commerciale e, pertanto, non soggetta alle norme del CdS

A contrario, il Giudice di Pace, accogliendo le argomentazioni difensive del Comune convenuto, riteneva che l'area di sosta fosse vincolata alle norme del CdS in quanto area demaniale

Esito mutato innanzi al Tribunale che accoglie il gravame precisando che l'art. 157, comma 6 CdS stabilisce che "Nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l'orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta è fatto obbligo di porlo in funzione".

Tale disposizione si riferisce, chiarisce il Giudice, unicamente ai casi di sosta concessa per un tempo limitato, prevedendo l'obbligo per il conducente di segnalare l'orario di inizio della sosta.

Sul tema, anche il Supremo Collegio (cfr. Cass. Civ. 20308/11) ha precisato che la norma citata "prevede due distinte ipotesi, la prima è quella della sosta limitata, permessa, cioè, per un tempo limitato, nel qual caso è fatto obbligo ai conducenti di segnalare in modo chiaramente visibile l'orario di inizio del parcheggio, vale a dire mediante l'esposizione del c.d. disco-orario; la seconda è quella della sosta regolamentata, che ricorre allorché esista un dispositivo di controllo della durata della sosta, c.d. parchimetro, che è obbligatorio porre in funzione".

Nel caso di specie, l'appellante risulta aver parcheggiato il veicolo in un'area di sosta non regolamentata (su cui la sosta a pagamento non ha limitazioni legate al periodo, cioè la durata della sosta dipendente dall'ammontare del pagamento), e, quindi, non soggetta a un limite massimo di durata della sosta, come pacificamente ammesso dallo stesso Comune.

Non può ritenersi applicabile l'art. 157, comma 6, CdS in via analogica atteso il principio di legalità e tassatività degli illeciti amministrativi ex art.1 legge n.689/1981, riaffermato in molteplici occasioni dalla giurisprudenza di legittimità.

Inoltre, anche il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti (pareri n. 25783/2010, 3615/2011 e 2074/2015) ha ribadito l'applicabilità della sanzione ex art. 7 CdS solo in caso di omesso acquisto del ticket orario o in caso di violazioni relative alla sosta limitata o regolamentata (oggetto, quindi, di specifica disciplina), ribadendo che, nel caso di aree di parcheggio dove la sosta è consentita a tempo indeterminato, il protrarsi della sosta oltre il termine per il quale è stato effettuato il pagamento si configura come una inadempienza contrattuale.

Pertanto, va annullato l'avviso di accertata infrazione e il verbale di contestazione notificato all'odierno appellante.


Raccolta di articoli e sentenze in materia di strisce blu:
» Strisce blu: niente multa se il ticket è scaduto - Lucia Izzo - 24/06/16
» Strisce blu: quando la multa è illegittima - Lucia Izzo - 17/05/16
» Strisce blu: niente multa se il ticket non è sul parabrezza - Lucia Izzo - 29/04/16
» Strisce blu: mancano posti gratuiti? La multa si paga ugualmente - Valeria Zeppilli - 05/03/16
» Le multe sulle strisce blu fuori tempo massimo. I chiarimenti del ministero - Lucia Izzo - 02/07/15
» La Cassazione ribadisce: illegittime le multe su strisce blu se non ci sono aree di parcheggio gratuite - Licia Albertazzi - 10/09/14
» Strisce blu: c'è davvero lo stop alle multe per soste oltre l'orario? - A.V. - 01/04/14
» MULTE SULLE STRISCE BLU' illegittime per il Ministero dei Trasporti: nessuna SANZIONE per chi sosta oltre l'orario. Abolire gli Ausiliari del Traffico - Law In Action - di P. Storani - 22/03/14
» Multe illegittime se le strisce blu sono sulla carreggiata - Le IENE ratificano Studio Cataldi - Avv. Paolo M. Storani - 03/03/11
» Multe sulle STRISCE BLU: idee per ottenerne l'ANNULLAMENTO (3^ parte) - Avv. Paolo M. Storani - 17/12/10
» Multe sulle strisce blu: spesso ILLEGITTIME - Idee per opporle (2^ parte) - Avv. Paolo M. Storani - 14/12/10
» Multe sulle STRISCE BLU: quasi tutte illegittime - IDEE per opporle (1^ parte) - Avv. Paolo M. Storani - 09/12/10
» Cassazione: disabile parcheggia strisce blu perché il suo posto è occupato? Deve pagare il tiket - Cristina Matricardi - 08/10/09
» Cassazione: verbale degli ausiliari del traffico fuori dalle strisce blu? Nullo - Luisa Foti - 23/03/09
» Cassazione: quando i vigilini possono multare fuori dalle strisce blu - Redazione - 09/10/07


Tribunale di Treviso, sent. n. 1069/2016

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: