Pubblicato il decreto del ministero della giustizia che disciplina i 12 mesi di pratica presso gli uffici giudiziari. In vigore dal 17 maggio

di Marina Crisafi - Disco verde per le nuove regole sul praticantato forense negli uffici giudiziari. È stato pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del ministero della giustizia (n. 58/2016 qui sotto allegato) che disciplina i 12 mesi di tirocinio "residuo" per gli aspiranti avvocati.

Secondo il nuovo schema, infatti, i praticanti che hanno già svolto 6 mesi di tirocinio presso un avvocato (iscritto all'albo) o presso l'avvocatura dello Stato potranno presentare domanda per completare i rimanenti 12 mesi di pratica presso i tribunali, le corti d'appello, la Cassazione (e le relative procure generali), i tribunali per i minorenni, la corte dei conti, le commissioni tributarie, il consiglio di stato e i tribunali amministrativi.

Il tirocinio non dà diritto ad alcun tipo di compenso.

Il decreto entrerà in vigore il 17 maggio prossimo e le disposizioni si applicano ai tirocini presso gli uffici giudiziari iniziati dopo tale data.

Ecco nel dettaglio le nuove regole:

Requisiti per l'ammissione

Ai fini dell'ammissione al tirocinio presso gli uffici giudiziari, il praticante, al momento della presentazione della domanda deve:

- essere iscritto nel registro dei praticanti avvocati;

- essere in possesso dei requisiti di onorabilità ex art. 42-ter, 2° comma, lettera g) del r.d. n. 12/1941;

- aver già svolto il periodo di tirocinio di 6 mesi previsto dall'art. 41, comma 7, della legge professionale forense.

Il progetto formativo

Il progetto formativo, cui il praticante dovrà conformarsi, è elaborato dai capi degli uffici che ospitano i tirocinanti d'intesa con il Consiglio dell'ordine degli avvocati.

Il Consiglio Superiore della magistratura e il Cnf possono predisporre, di concerto, anche linee guida per l'elaborazione dei progetti formativi.

Dove e come fare domanda

L'attività di praticantato può essere svolta: presso la Corte di cassazione, la procura generale presso la Corte di cassazione, le Corti di appello, le procure generali presso le Corti di appello, i tribunali ordinari, gli uffici e i tribunali di sorveglianza, i tribunali per i minorenni, le procure della Repubblica presso i tribunali ordinari e presso il tribunale per i minorenni, la Corte dei conti, la procura generale presso la Corte dei conti, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, le procure regionali

della Corte dei conti, le Commissioni tributarie nonche' il Consiglio di Stato e i tribunali amministrativi regionali.

Le domande (redatte su supporto analogico o digitale) vanno presentate al capo dell'ufficio dove si intende effettuare il tirocinio e consegnate alla relativa segreteria, ovvero inviate a mezzo pec. Nella domanda, oltre ad attestare il possesso dei requisiti, il punteggio di laurea, la media degli esami e i dati relativi all'avvocato presso il quale è stata svolta la pratica, può anche essere espressa una preferenza in ordine ad una o più materie ai fini dello svolgimento dell'attività di praticantato.

In caso di accoglimento della domanda, il capo dell'ufficio comunica direttamente al Coa presso il quale il praticante è iscritto la data in cui il tirocinio deve avere inizio.

La durata

La durata dell'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari non può superare i 12 mesi.

Il praticante può anche proseguire il praticantato presso uffici diversi da quelli in cui ha iniziato, purché vi svolga almeno 6 mesi.

Al termine dei 12 mesi, il praticante può presentare domanda per svolgere lo stage formativo per ulteriori 6 mesi.

Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di

lavoro subordinato pubblico e privato, purché con orari e modalità idonei a consentire lo svolgimento dello stesso, nonché continuare a frequentare lo studio professionale dell'avvocato dove ha svolto i 6 mesi di pratica o l'Avvocatura dello Stato o l'ufficio legale di un ente pubblico.

L'attività

I praticanti sono affidati ai magistrati che hanno espresso la loro disponibilità. In ogni caso, ogni giudice non può rendersi affidatario di più di 2 praticanti (salvo specifiche deroghe).

L'attività del praticante consisterà nell'assistere e coadiuvare il magistrato affidatario. Sotto la sua guida provvederà allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti; assisterà alle udienze e alle camere di consiglio. E potrà anche svolgere servizi amministrativi (in cancelleria al fine di garantire la completezza del percorso formativo).

Lo svolgimento del tirocinio non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi, sebbene sia data facoltà ai consigli dell'ordine territoriali o al Cnf di stipulare polizze assicurative a copertura degli infortuni a favore dei praticanti avvocati.

Esito del tirocinio

Terminato il periodo di tirocinio, il praticante avvocato redigerà una relazione contenente l'analitica indicazione delle attività svolte. Il magistrato sottoscriverà la relazione e la invierà al consiglio dell'ordine degli avvocati presso il quale il praticante è iscritto.

Sarà il Coa a rilasciare il certificato di compiuto tirocinio.

Il decreto sui tirocini negli uffici giudiziari

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