Si tratta di uno dei 6 requisiti da possedere per dimostrare l'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione

di Marina Crisafi - Almeno cinque affari per ogni anno altrimenti si viene banditi dall'albo. È una delle condizioni essenziali che l'avvocato dovrà garantire, per poter continuare a fregiarsi del proprio titolo ed esercitare la professione secondo il regolamento del Ministero della Giustizia, attuativo della legge forense (d.m. n. 47/2016 qui sotto allegato), pubblicato in Gazzetta Ufficiale nei giorni scorsi e in vigore dal prossimo 22 aprile (leggi: "Avvocati: in gazzetta le nuove regole per rimanere iscritti all'albo").

Il rigoroso "paletto" va ad unirsi agli altri 5 fissati da via Arenula, con il placet di Cnf, Consiglio di Stato e commissioni parlamentari, per dimostrare l'esercizio della professione in modo "effettivo, continuativo, abituale e prevalente".

Ciò significa che l'avvocato, oltre a dover possedere una partita Iva, una pec e una polizza assicurativa (quest'ultimo requisito sospeso in attesa dell'emanazione dell'apposito decreto giustizia), avere in uso locali e utenza telefonica ad hoc, aver assolto l'obbligo di aggiornamento professionale, dovrà anche dimostrare di aver trattato almeno cinque cause per ciascun anno, a pena di cancellazione dall'albo.

Gli incarichi, come dispone il decreto, potranno anche derivare da conferimenti di altro professionista, mentre il controllo sulla sussistenza del requisito (e degli altri 5) sarà affidato al Consiglio dell'Ordine che dovrà esercitarlo ogni tre anni, garantendo il contraddittorio.

Peraltro, la mancanza del requisito minimo dei cinque affari annuali comporta conseguenze "più severe", perché a differenza degli altri casi, per i quali la reiscrizione consegue alla dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti, nell'ipotesi in cui la cancellazione sia dipesa dal non aver trattato il minimum di giudizi sanciti, l'avvocato, anche una volta che abbia raggiunto tale soglia, non potrà essere reiscritto all'albo "prima che siano decorsi 12 mesi da quando la delibera di cancellazione è divenuta esecutiva".

Quanto agli affari trattati, sul punto, nella relazione illustrativa del ministero è stato specificato che si intendono sia gli incarichi di natura giudiziale che quelli stragiudiziali (consulenza, parere, ecc.).

Decreto giustizia n. 47/2016

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